Ordinanza n. 1068/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), n. 2204 del 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio n. 2204 del 2024, che aveva annullato le cartelle di pagamento relative al prelievo supplementare sul latte
Esito
La controversia
Il giudizio di primo grado riguardava cartelle di pagamento notificate da Equitalia, oggi ADER, su iniziativa della Regione Lombardia, relative a diverse campagne lattiero-casearie dal 1995-1996 al 2006-2007 e recanti la causale di tributi coattivi per prelievo supplementare sul latte vaccino. I produttori avevano dedotto vizi propri e formali delle cartelle, la mancata comunicazione del presupposto avviso di pagamento, asseritamente trasmesso soltanto al primo acquirente, nonché la contrarietà della disciplina applicata al diritto dell’Unione europea. Il TAR aveva accolto il ricorso per l’incompatibilità eurounitaria della compensazione nazionale effettuata con riferimento a categorie prioritarie. AGEA ha appellato la sentenza deducendo, da un lato, l’inammissibilità del ricorso collettivo per la mancata puntuale indicazione della posizione di ciascuna azienda e dell’esatto contenuto degli atti individuali; dall’altro, l’erroneità della declaratoria di illegittimità per contrasto con il diritto unionale, sostenendo che alcune posizioni fossero già definite da giudicati o da decreti di perenzione. Le parti appellate hanno chiesto il rigetto dell’appello e contestato l’ammissibilità della documentazione prodotta da AGEA in secondo grado. In corso di giudizio, alcune aziende hanno chiesto il rinvio per poter aderire alla procedura transattiva istituita dall’art. 10-ter del d.l. n. 69/2023, introdotto dalla legge n. 207/2024, per la definizione delle posizioni debitorie relative al prelievo supplementare nel periodo 1995/1996-2008/2009.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha deciso i motivi di appello né il merito della controversia. Ha accolto l’istanza di rinvio, rilevando che la definizione del giudizio avrebbe potuto compromettere la possibilità per le parti interessate di accedere al meccanismo compositivo previsto dall’art. 10-ter del d.l. n. 69/2023, espressamente applicabile ai contenziosi pendenti in ogni stato e grado dinanzi a qualsiasi autorità giurisdizionale. Ha ritenuto sussistente il caso eccezionale previsto dall’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. e ha rimesso al Presidente della Sezione la fissazione della nuova udienza di discussione, disponendo che gli appellanti comunichino alla Segreteria il deposito delle istanze e gli sviluppi della procedura conciliativa. Nessuna decisione è stata assunta sulle questioni relative all’inammissibilità del ricorso collettivo, ai giudicati o alle perenzioni, alla compatibilità con il diritto unionale e alla documentazione prodotta in appello.
Norme richiamate
Consente il rinvio della causa quando ricorrono circostanze eccezionali; la Sezione lo applica per consentire agli interessati di presentare l’istanza di definizione transattiva delle posizioni debitorie.
art. 10-ter d.l. 13 giugno 2023, n. 69, introdotto dall’art. 1, comma 554, l. 30 dicembre 2024, n. 207
contenziosi […] pendenti in ogni stato e grado dinanzi a qualsiasi autorità giurisdizionale
Istituisce un organismo collegiale presso il Ministero dell’agricoltura con il potere di definire transattivamente, previa istanza di parte, le posizioni debitorie pendenti connesse al prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario dal 1995/1996 al 2008/2009.
art. 10-ter, comma 4, d.l. 13 giugno 2023, n. 69
contenziosi […] pendenti in ogni stato e grado dinanzi a qualsiasi autorità giurisdizionale
La procedura compositiva è riferita anche alle controversie pendenti davanti al giudice amministrativo in grado di appello.
art. 1, comma 9, l. n. 119/2003
prelievo supplementare latte di vacca
È indicata nel testo quale base normativa della causale delle cartelle di pagamento impugnate.
Massime di principio
- Quando una normativa sopravvenuta istituisce una procedura transattiva applicabile alle controversie pendenti in ogni stato e grado e le parti manifestano concretamente l’interesse ad accedervi, il giudice amministrativo può disporre il rinvio della trattazione ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., qualora la definizione immediata del giudizio comprometta tale possibilità.
- Il rinvio finalizzato all’accesso a un meccanismo legislativo di composizione delle controversie non definisce i motivi di ricorso o di appello e lascia impregiudicate le questioni di merito e processuali dedotte dalle parti.
- Quando la disciplina conciliativa non consente di prevedere la tempistica della procedura, la fissazione della successiva udienza può essere rimessa al Presidente della Sezione, con obbligo delle parti interessate di comunicare il deposito dell’istanza e gli sviluppi della procedura.
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