Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40381/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La difesa di Esposito ha chiesto l'accesso all'incidente probatorio per disporre una perizia contabile ex art. 392, comma 2, cod. proc. pen., per chiarire la sua posizione rispetto ai reati contestati (artt. 110, 535 bis, 648 ter, 648 ter.1 e 416 bis.1 cod. pen.) con riferimento alla società KAM s.r.l. Il GIP ha rigettato la richiesta rilevando: mancata notificazione dell'istanza al pubblico ministero, l'assenza di necessità di un accertamento che richiedesse oltre sessanta giorni, la valutazione che la perizia non fosse indispensabile in relazione all'attuale materiale probatorio e che una consulenza di parte già depositata costituiva base adeguata per eventuali accertamenti futuri.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il provvedimento del GIP non fosse 'abnorme' né sul piano strutturale né su quello funzionale: il rigetto di una richiesta di incidente probatorio è previsto dall'art. 398 c.1 c.p.p., e l'art. 392 c.2 subordina l'incidente probatorio alla sussistenza di una sospensione del procedimento superiore a sessanta giorni, circostanza che il GIP ha motivatamente escluso. Non è stata ravvisata regressione o stasi del procedimento e la perizia può comunque essere disposta in dibattimento se necessario. Per effetto dell'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 392 cod. proc. pen.

    Il secondo comma subordina l'espletamento di una perizia tramite incidente probatorio alla condizione che, se espletata in dibattimento, determinerebbe una sospensione superiore a sessanta giorni; la Corte ha ritenuto che tale condizione non sussistesse e quindi il GIP ha potuto legittimamente negare l'incidente probatorio

  • art. 398 comma 1 cod. proc. pen.

    Prevede il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità delle richieste nell'ambito dell'incidente probatorio; la Corte ha osservato che il rigetto operato dal GIP rientra nelle fattispecie previste dalla norma e non è atto 'abnorme'

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso per cassazione in materia penale; applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende

Massime di principio

  • La richiesta di incidente probatorio per una perizia contabile ex art. 392 c.2 c.p.p. richiede di dimostrare che l'accertamento non possa essere svolto in dibattimento senza causare una sospensione del procedimento superiore a 60 giorni; in mancanza la richiesta può essere legittimamente respinta
  • La mancata notifica dell'istanza al pubblico ministero è un elemento rilevante e può indebolire la posizione di chi richiede l'incidente probatorio, poiché priva il PM della possibilità di fornire controdeduzioni in sede incidentale
  • La presenza di una consulenza di parte già depositata può essere valutata dal giudice come una base sufficiente per l'ulteriore istruttoria e ridurre l'urgenza o l'indispensabilità di una perizia disposta con incidente probatorio
  • Il vizio di 'abnormità' del provvedimento è ricorrente solo in ipotesi estreme: atti del tutto estranei al sistema processuale o che determinino la stasi o regressione del procedimento; semplici valutazioni di merito sul carattere non indispensabile di una prova non configurano abnormità
  • Il ricorso per cassazione ritenuto manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile e comportare sanzioni economiche per il ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi essenziale valutare la fondatezza e la correttezza formale del ricorso prima di proporlo
  • Se il giudice di merito ritiene non indispensabile l'incidente probatorio, la parte può comunque chiedere l'espletamento degli accertamenti in dibattimento; il mancato accoglimento dell'incidente non impedisce sempre la produzione della prova successivamente

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.