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Sentenza

Sentenza del 16/06/2020 n. 11612 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I contribuenti hanno impugnato gli avvisi relativi all’ICI 2006, 2007 e 2008, con cui il Comune aveva qualificato come edificabile un terreno di loro proprietà. Dopo il rigetto dei ricorsi riuniti da parte della CTP di Treviso e dell’appello da parte della CTR di Venezia-Mestre, hanno proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: (1)–(3) hanno contestato il diniego dell’agevolazione ICI per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti, sostenendo che la qualifica dipendesse dal prevalente tempo dedicato all’attività agricola; hanno inoltre dedotto la mancata allegazione degli atti richiamati negli avvisi, l’insufficiente motivazione per relationem, l’errata ripartizione dell’onere della prova e la mancata indicazione dei criteri di valutazione delle aree. Con il quarto motivo hanno contestato la motivazione e la determinazione delle sanzioni, l’individuazione della sanzione applicabile e la mancata applicazione della continuazione, pur essendo state contestate analoghe omissioni per gli anni 2003–2005.

La decisione

La Cassazione ha respinto i primi tre motivi: l’agevolazione ICI non spettava, poiché il giudice di merito aveva accertato che i redditi da altre fonti superavano quelli agricoli; la censura sulla mancata allegazione era inammissibile, perché i ricorrenti non avevano lamentato l’omessa riproduzione del contenuto essenziale degli atti richiamati; la contestazione sui criteri di valutazione era generica e comunque infondata, dato che gli avvisi indicavano una metodologia basata sugli «oneri di edificazione ed altro». Del quarto motivo, la censura sulla motivazione delle sanzioni è stata dichiarata inammissibile perché non era stato specificamente impugnato in appello il rilievo della loro natura fissa; è stata dichiarata inammissibile anche la questione sulla sanzione ritenuta più equa, perché non risulta proposta in appello. È stata invece accolta la parte relativa alla continuazione: la natura fissa delle sanzioni per ciascuna annualità non esclude l’applicazione dell’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472/1997 alle violazioni della stessa indole commesse in periodi d’imposta diversi. La precedente interruzione della continuazione per le annualità 2003–2005 non impedisce che essa operi nuovamente per le violazioni successive, comprese quelle del 2006–2008. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR Veneto, in diversa composizione, per la decisione nel merito e sulle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • D.lgs. n. 504/1992, art. 9

    In tema di ICI, il trattamento agevolato di cui all'articolo 9 del d.lgs. n. 504 del 1992, per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, spetta solo a quanti traggono dal lavoro agricolo la loro prevalente fonte di reddito e non va, quindi, riconosciuto al contribuente che, pur lavorando il fondo come coltivatore diretto, sia proprietario di numerosi immobili condotti in locazione, il cui reddito complessivo sia superiore a quello derivante dal fondo.

    L’agevolazione richiede che il lavoro agricolo costituisca la prevalente fonte di reddito del contribuente: la mera attività di coltivatore diretto non basta se i redditi complessivi provenienti da altre fonti sono superiori.

  • Legge n. 212/2000, art. 7

    Nel regime introdotto dall'articolo 7 della legge n. 212 del 2000, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all'atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento necessarie e sufficienti per sostenere il provvedimento adottato.

    La motivazione per relationem è legittima se l’atto notificato riproduce il contenuto essenziale dei documenti richiamati. La sola mancata allegazione materiale di tali documenti non determina l’illegittimità quando il contenuto essenziale è riportato.

  • D.lgs. n. 472/1997, art. 12, commi 5 e 6

    Ne deriva che deve accogliersi una interpretazione dell'articolo 12, comma 6, del d.lgs. n. 472 del 1997 per la quale, una volta interrotta la continuazione, questa riprende a decorrere per le violazioni relative ai periodi di imposta successivi all'interruzione.

    Le violazioni della stessa indole commesse in più periodi d’imposta possono essere trattate in continuazione, con applicazione della sanzione base aumentata dalla metà al triplo. La constatazione interrompe la continuazione in corso, ma non preclude una nuova applicazione dell’istituto per le violazioni della stessa indole commesse successivamente.

  • D.lgs. n. 504/1992, art. 10, comma 1

    In tema di ICI, l'omessa denuncia dell'immobile deve essere sanzionata per tutte le annualità per cui si protrae in quanto, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992, a ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione che rimane inadempiuta non solo per il versamento dell'imposta, ma anche per l'adempimento dichiarativo, fermo restando che, trattandosi di violazioni della stessa indole commesse in periodi d'imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo, secondo l'istituto della continuazione ex articolo 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997.

    Ogni anno solare comporta un’autonoma obbligazione ICI, inclusi gli adempimenti dichiarativi; l’omissione può quindi essere sanzionata per ciascuna annualità, ferma la possibile applicazione della continuazione per violazioni della stessa indole.

Massime di principio

  • Per ottenere l’agevolazione ICI prevista per i terreni agricoli, non è sufficiente dimostrare di coltivare direttamente il fondo: occorre che il reddito agricolo sia la prevalente fonte di reddito.
  • La motivazione di un atto tributario può rinviare ad altri documenti, purché l’atto notificato ne esponga il contenuto essenziale; la mancata allegazione, da sola, non è decisiva.
  • Le violazioni tributarie della stessa indole commesse in annualità diverse possono beneficiare della continuazione anche se una contestazione precedente l’aveva interrotta: l’istituto può riprendere per le violazioni successive.
  • La natura fissa della sanzione prevista per ciascuna violazione annuale non esclude, di per sé, l’applicazione della continuazione.
  • Le questioni non sollevate nel grado d’appello, o le statuizioni di primo grado non specificamente contestate in appello, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.

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