Cassazione Penale, Sentenza n. 10027/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva violazione di legge in quanto, a seguito della modifica dell'art. 624 c.p. operata dal d.lgs. n.150/2022, il reato è divenuto procedibile a querela di parte e risultava mancante la querela della persona offesa. In atti era solo una denuncia del 06/06/2018 presentata da Anna Navarra senza richiesta di punizione; la difesa lamentava inoltre il silenzio del giudice d'appello sul punto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela. Pur richiamando la disposizione transitoria (art. 85 d.lgs. n.150/2022 come modificata dalla legge di conversione n.199/2022) che fissa il decorso del termine per la querela dalla data di entrata in vigore del decreto se la persona offesa aveva già avuto notizia del fatto, nel caso concreto non risultava querela formale da parte della persona offesa e quindi l'azione non poteva essere proseguita.
Norme richiamate
Ha modificato il regime di procedibilità dell'art. 624 c.p., rendendo il reato in esame procedibile a querela di parte.
art. 85 d.lgs. n.150/2022 (come modificato dalla legge 30/12/2022, n.199)
Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.
Disposizione transitoria che concede un termine a decorrere dall'entrata in vigore del decreto per la presentazione della querela per i fatti commessi anteriormente, a condizione che la persona offesa fosse già a conoscenza del fatto; non sostituisce la querela formale già necessaria per la procedibilità.
art. 624 c.p. (richiamato nella sua modificazione procedurale)
La norma sostanziale del codice penale relativa al furto è stata interessata da modifica del regime di procedibilità (ora, per taluni profili, procedibile a querela), come valutato dalla Corte nel caso concreto.
Massime di principio
- Quando una norma cambia il regime di procedibilità (es. da d'ufficio a procedibile a querela), è fondamentale verificare la presenza di una querela formale: denunce o segnalazioni senza espressa richiesta di punizione non sono in genere equivalenti alla querela.
- La disposizione transitoria che riconosce un termine dalla data di entrata in vigore opera solo se la persona offesa aveva previamente conoscenza del fatto; però non elimina l'obbligo di presentare la querela formale entro il termine stabilito.
- In assenza di querela valida per reati oggi procedibili a querela, l'azione penale è improcedibile e comporta l'annullamento senza rinvio delle sentenze che hanno proseguito il processo.
- La questione della condizione di procedibilità può essere rilevata e decidere anche in sede di Cassazione: il difensore può far valere il difetto di querela anche in grado di legittimità.
- Il giudice d'appello deve motivare specificamente sulla sussistenza o meno della querela e sull'applicabilità delle disposizioni transitorie; il silenzio motivazionale su punto decisivo può essere censurato.
- Per chi teme la prescrizione o vuole preservare l'azione penale dopo modifiche legislative, è opportuno che la persona offesa presenti tempestivamente una querela formale nei termini previsti dalle disposizioni transitorie.
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