Sentenza n. 4041/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 704/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Toscana che aveva annullato l'esclusione dalla procedura per l'erogazione di contributi a fondo perduto alle strutture ricettive
Esito
Favorevole al resistente (impresa beneficiaria)
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'esclusione di un'impresa da un bando regionale per contributi a fondo perduto destinati alle strutture ricettive colpite dall'emergenza pandemica. La domanda era stata dichiarata non ammissibile perché priva della dichiarazione relativa all'eventuale esistenza, in capo al legale rappresentante, di procedimenti penali pendenti o di sentenze non definitive per le fattispecie indicate dal bando. Il TAR aveva accolto il ricorso dell'impresa, ritenendo che la dichiarazione non fosse obbligatoria nel caso di legale rappresentante incensurato e che comunque non costituisse requisito previsto a pena di inammissibilità. La Regione ha appellato deducendo error in iudicando, violazione del bando, difetto di motivazione ed eccesso di potere, sostenendo che la lettura complessiva dell'art. 2.2 del bando imponesse la dichiarazione e comportasse l'inammissibilità della domanda non corredata dalla stessa.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha esaminato congiuntamente i motivi d'appello e li ha respinti, confermando la sentenza del TAR. Ha rilevato un'insanabile ambiguità nella lex specialis: da un lato, l'art. 4.2 del bando prevedeva in generale la non ammissibilità delle domande prive delle informazioni e dichiarazioni richieste; dall'altro, l'art. 2.2, punto 11, stabiliva che l'indicazione dei procedimenti penali pendenti e delle sentenze non definitive sarebbe stata verificata non ai fini dell'ammissibilità della domanda, ma ai fini dell'erogazione dell'agevolazione. Le disposizioni non chiarivano né se la dichiarazione dovesse essere resa anche in senso negativo, né se la sua omissione producesse effetti sull'ammissibilità oppure soltanto sull'erogazione del contributo. Tale ambiguità, imputabile all'amministrazione e lesiva dell'obbligo di chiarezza nella predisposizione della lex specialis, imponeva l'attivazione del soccorso istruttorio. Non avendovi provveduto, l'amministrazione ha illegittimamente dichiarato non ammissibile la domanda. Spese di lite compensate.
Norme richiamate
Art. 2.2 del bando regionale
"il richiedente è tenuto ad indicare tutti i procedimenti penali pendenti ed in corso di definizione e/o le sentenze non ancora definitive"; "detto requisito sarà verificato non ai fini dell'ammissibilità della domanda, ma ai fini dell’erogazione dell’agevolazione"
La disposizione, letta insieme alle altre clausole del bando, non chiarisce in modo univoco né l'obbligatorietà della dichiarazione negativa né le conseguenze della sua omissione.
Art. 4.2 del bando regionale
"non è ammissibile … domanda non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste"
La clausola generale non è sufficiente a rendere inequivocabilmente escludente l'omessa dichiarazione sui procedimenti penali, poiché deve essere coordinata con l'art. 2.2, che collega la verifica del requisito all'erogazione dell'agevolazione.
Il bando prevedeva che i requisiti fossero autocertificati e dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000 mediante la compilazione degli appositi modelli.
Massime di principio
- La lex specialis di una procedura per l'erogazione di contributi deve essere formulata in modo chiaro e univoco, soprattutto quando collega l'omissione di una dichiarazione all'inammissibilità della domanda.
- Quando le clausole del bando sono tra loro ambiguamente coordinate e non consentono di stabilire se una dichiarazione debba essere resa anche in senso negativo né quali siano le conseguenze della sua omissione, l'ambiguità non può essere imputata al partecipante.
- L'omissione di una dichiarazione non può determinare automaticamente l'esclusione quando il bando collega la verifica del relativo requisito alla fase di erogazione dell'agevolazione anziché a quella di ammissibilità della domanda.
- In presenza di un'ambiguità della lex specialis imputabile all'amministrazione, prima di dichiarare inammissibile la domanda l'amministrazione deve attivare il soccorso istruttorio per chiarire o regolarizzare l'elemento dichiarativo mancante.
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