Ordinanza n. 2840/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Veneto n. 198/2026, che aveva rigettato la domanda di sospensione dell'ammonimento emesso dal Questore della provincia di Belluno il 15 luglio 2025 ai sensi dell'art. 8 d.l. 11/2009
Esito
Favorevole al ricorrente (destinataria ammonimento)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Veneto che aveva negato la sospensione dell'efficacia del provvedimento di ammonimento adottato dal Questore nei suoi confronti. Dal testo emerge che la controversia riguarda le tensioni tra i coniugi e un quadro fortemente conflittuale; il Consiglio di Stato ha ritenuto necessari approfondimenti di merito per comprendere meglio la natura e l'intensità di tali tensioni. Le specifiche censure dedotte nell'appello non sono riportate nel provvedimento.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare non disponendo direttamente la sospensione dell'ammonimento, ma ai soli fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Ha quindi disposto la trasmissione dell'ordinanza al TAR Veneto per la sollecita fissazione dell'udienza di merito, ritenendo che le ragioni d'urgenza potessero essere adeguatamente tutelate attraverso la celere definizione della controversia. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 8 d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in l. 23 aprile 2009, n. 38
È la base normativa del provvedimento di ammonimento emesso dal Questore e oggetto della controversia.
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
accoglie l’istanza cautelare ai soli fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, in presenza di esigenze di urgenza, di tutelare la parte mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza una definitiva decisione cautelare sul contenuto dell'atto impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale fondamento della disposizione di oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d'appello, quando il quadro fattuale richiede approfondimenti di merito e l'urgenza può essere soddisfatta dalla rapida definizione della causa, il Consiglio di Stato può accogliere l'istanza ai soli fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a., disponendo la sollecita fissazione dell'udienza di merito senza pronunciarsi sulla sospensione sostanziale dell'atto.
- L'accoglimento dell'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. costituisce una forma di tutela acceleratoria: la misura mira a concentrare la protezione urgente nella celere decisione del merito, anziché nella sospensione immediata del provvedimento amministrativo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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