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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17996/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ritenuto privo, in violazione dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Il ricorrente ha sostenuto che la norma sia stata interpretata in modo formalistico dalla Corte territoriale e che la dichiarazione/elevazione di domicilio non dovrebbe essere richiesta quando questa sia già intervenuta; ha altresì prospettato profili di incostituzionalità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. sia di tenore letterale e prescriva a pena di inammissibilità il deposito, con l'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio. Ha motivato che l'obbligo non è mero formalismo ma serve a garantire la corretta notificazione e la celere vocatio in iudicium, bilanciando oneri difensivi e efficienza delle risorse giudiziarie. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    Il deposito, con l'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio è imposto a pena di inammissibilità. Finalità: garantire la notificazione e agevolare la celebrazione del processo.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali e l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, come applicato per la determinazione di euro 3.000,00.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni del Sostituto Procuratore generale; rilevante a livello processuale ma non decisiva sul merito del motivo di ricorso.

  • art. 161 e art. 164, cod. proc. pen.

    Richiamati nel testo come riferimenti normativi relativi alle dichiarazioni/elezioni di domicilio anteriori, ma la Corte ha osservato che nel caso concreto non si è depositata alcuna dichiarazione/elevazione con l'atto di impugnazione, quindi non ha approfondito i rapporti applicativi tra tali norme e l'art. 581, comma 1-ter.

Massime di principio

  • La mancata indicazione o deposito, con l'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. determina l'inammissibilità dell'appello: l'adempimento è obbligatorio e va eseguito dal difensore.
  • Una dichiarazione o elezione di domicilio resa anteriormente può non essere sufficiente per evitare l'obbligo di deposito con l'impugnazione; la prassi più sicura è allegare espressamente la dichiarazione/elevazione al momento dell'atto di impugnazione.
  • La norma è interpretata in chiave funzionale: mira a garantire la corretta notificazione e l'efficienza procedurale, pertanto i tribunali tendono ad applicarla letteralmente piuttosto che considerarla mero formalismo.
  • In assenza di depositi formali con l'atto, è difficile sostenere con successo eccezioni di incostituzionalità o contestare l'obbligo; eventuali giustificazioni devono essere documentate e fondate su circostanze concrete.
  • Se l'appello è dichiarato inammissibile per questa ragione, il ricorrente può essere condannato alle spese e a pagare una somma alla Cassa delle ammende; è quindi consigliabile verificare scrupolosamente la documentazione prima del deposito dell'impugnazione.

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