Cassazione Penale, Sentenza n. 17996/2024 del 07/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ritenuto privo, in violazione dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Il ricorrente ha sostenuto che la norma sia stata interpretata in modo formalistico dalla Corte territoriale e che la dichiarazione/elevazione di domicilio non dovrebbe essere richiesta quando questa sia già intervenuta; ha altresì prospettato profili di incostituzionalità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. sia di tenore letterale e prescriva a pena di inammissibilità il deposito, con l'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio. Ha motivato che l'obbligo non è mero formalismo ma serve a garantire la corretta notificazione e la celere vocatio in iudicium, bilanciando oneri difensivi e efficienza delle risorse giudiziarie. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Il deposito, con l'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio è imposto a pena di inammissibilità. Finalità: garantire la notificazione e agevolare la celebrazione del processo.
Consente la condanna alle spese processuali e l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, come applicato per la determinazione di euro 3.000,00.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni del Sostituto Procuratore generale; rilevante a livello processuale ma non decisiva sul merito del motivo di ricorso.
art. 161 e art. 164, cod. proc. pen.
Richiamati nel testo come riferimenti normativi relativi alle dichiarazioni/elezioni di domicilio anteriori, ma la Corte ha osservato che nel caso concreto non si è depositata alcuna dichiarazione/elevazione con l'atto di impugnazione, quindi non ha approfondito i rapporti applicativi tra tali norme e l'art. 581, comma 1-ter.
Massime di principio
- La mancata indicazione o deposito, con l'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. determina l'inammissibilità dell'appello: l'adempimento è obbligatorio e va eseguito dal difensore.
- Una dichiarazione o elezione di domicilio resa anteriormente può non essere sufficiente per evitare l'obbligo di deposito con l'impugnazione; la prassi più sicura è allegare espressamente la dichiarazione/elevazione al momento dell'atto di impugnazione.
- La norma è interpretata in chiave funzionale: mira a garantire la corretta notificazione e l'efficienza procedurale, pertanto i tribunali tendono ad applicarla letteralmente piuttosto che considerarla mero formalismo.
- In assenza di depositi formali con l'atto, è difficile sostenere con successo eccezioni di incostituzionalità o contestare l'obbligo; eventuali giustificazioni devono essere documentate e fondate su circostanze concrete.
- Se l'appello è dichiarato inammissibile per questa ragione, il ricorrente può essere condannato alle spese e a pagare una somma alla Cassa delle ammende; è quindi consigliabile verificare scrupolosamente la documentazione prima del deposito dell'impugnazione.
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