Cassazione Civile, Sentenza n. 26274/2021 del 28/09/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva riconosciuto al Violante il diritto al trattamento economico corrispondente alla posizione B3 in conseguenza dello svolgimento di fatto di mansioni di livello B2 per oltre due anni. L'INAIL deduceva che la Corte territoriale aveva erroneamente riconosciuto l'effetto economico del passaggio sulla base della mera permanenza nelle mansioni superiori, mentre la normativa (in particolare l'art. 52 del d.lgs. n.165/2001 e la disciplina collettiva successiva) richiede l'effettivo inquadramento o il rispetto di criteri selettivi oggettivi per l'attribuzione dei livelli economici successivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INAIL, ritenendo corretta l'eccezione circa l'insussistenza del diritto automatico al passaggio economico in B3 per il solo decorso biennale nella posizione ordinamentale B2. La Corte ha interpretato la nuova disciplina del CCNL 1.10.2007 nel senso che i passaggi ai livelli economici successivi devono avvenire secondo criteri oggettivi di selezione (esperienza, titoli, percorsi formativi), e non automaticamente per mera anzianità nella posizione. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione per nuovo esame conforme ai principi indicati; è stata inoltre disposta l'attribuzione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L'art. 52 è stato interpretato nel senso che gli effetti giuridici/economici derivanti da una categoria superiore richiedono l'effettivo inquadramento nella predetta categoria e non possono essere automaticamente riconosciuti sulla base del solo svolgimento di fatto delle mansioni
CCNL per il Comparto degli Enti Pubblici Non Economici 16.2.1999
Richiamato in relazione alle regole di classificazione e inquadramento del personale; la Corte ha ritenuto che la disciplina collettiva non legittima un automatismo basato solo sul tempo di svolgimento delle mansioni superiori
Contratto Collettivo Integrativo 30.7.1999
Richiamato dalla difesa dell'INAIL e considerato dalla Corte territoriale in sede di valutazione delle mansioni; la Cassazione ha comunque sottolineato che gli strumenti collettivi devono essere interpretati in luce della successiva disciplina contrattuale
CCNL per il Comparto Enti Pubblici Non Economici 1.10.2007
La Corte ha interpretato la nuova disciplina introdotta dal CCNL 2007 come imponente che i passaggi agli sviluppi economici successivi si fondino su criteri oggettivi di selezione (titoli, esperienza, percorsi formativi) e non su mera anzianità nella posizione
Richiamati in tema di interpretazione dei contratti/atti collettivi; utilizzati per sostenere che la corretta interpretazione della disciplina collettiva esclude l'automatismo del passaggio economico per mera permanenza nelle mansioni
D.L. 28 ottobre 2020 n.137 (conv. L. 18 dicembre 2020 n.176)
Citato limitatamente alla procedura di deposito delle conclusioni del Pubblico Ministero nel processo di legittimità
Massime di principio
- Il riconoscimento di una retribuzione corrispondente a un livello superiore richiede, di regola, l'effettivo inquadramento nella categoria superiore o il rispetto delle procedure selettive previste dal contratto collettivo; non è sufficiente il solo svolgimento di fatto delle mansioni
- I rinnovi contrattuali che introducono nuove modalità di progressione economica (come il CCNL 2007) devono essere interpretati nel senso di privilegiare criteri oggettivi di selezione (esperienza, titoli, formazione) per l'accesso agli sviluppi economici
- I giudici devono applicare la disciplina collettiva nella sua formulazione più aggiornata e non possono estendere effetti economici automatici quando la normativa collettiva richiede valutazioni selettive o procedure formali
- Nei ricorsi per il riconoscimento di livelli o retribuzioni superiori il corretto accertamento delle mansioni di fatto è necessario ma non sempre sufficiente: occorre verificare anche la conformità alla disciplina contrattuale sull'inquadramento e sulle procedure di progressione
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