Cassazione Penale, Sentenza n. 43305/2023 del 25/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP che ha dichiarato il non luogo a provvedere rispetto all'istanza di rimessione del procedimento (RG 25580/2020) avanzata dall'indagato per bancarotta fraudolenta. Il ricorrente deduce: (i) collegamento e connessione del procedimento con atti iscritti presso la Procura di Perugia e, quindi, incompetenza territoriale del GIP ai sensi degli artt. 11, 11-bis e 12 c.p.p.; (ii) inosservanza di garanzie costituzionali ed eurounitarie (art. 111 Cost., art. 6 CEDU) e carenza o illogicità della motivazione; (iii) esistenza di incompatibilità ambientale che avrebbe imposto l'astensione del giudice; (iv) illegittimità dell'aver deciso sulla non ammissibilità dell'istanza invece di trasmetterla alla Corte di cassazione o ad altro organo; inoltre il ricorrente ha chiesto il trasferimento della trattazione del ricorso ad altra Sezione della Corte di cassazione per ragioni di opportunità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e/o manifestamente infondato. Ha rigettato l'istanza di trasferimento di trattazione ad altra Sezione (già respinta dalla Prima Presidente). Ha ritenuto legittimo il provvedimento del GIP che ha dichiarato il non luogo a provvedere avendo valutato l'istanza come inammissibile per lo stato del procedimento (rimessione non proponibile nella fase in cui è stata avanzata). Ha escluso che l'accoglimento di richieste strumentali (incidente probatorio e proroga delle indagini) renda impugnabili i provvedimenti collegati; ha precisato che l'incompatibilità ambientale ex art.34 c.p.p. non determina nullità assoluta ma costituisce motivo di astensione/ricusazione da esperire con le specifiche procedure; ha affermato che l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla persona sottoposta a indagine nella fase delle indagini preliminari è, in genere, inammissibile (va proposta nella fase di udienza preliminare o in dibattimento) e che le ordinanze su incidente probatorio e su proroga non sono gravabili con ricorso per cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento in favore della Cassa (contributo), come da pronuncia.
Norme richiamate
Costituzione, art. 111
Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto al giusto processo; la Corte rileva che l'impugnazione per cassazione non può essere utilizzata per censurare motivazioni di diritto e che i rimedi previsti dal codice sono stati rispettati.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6 § 1 (CEDU)
Invocata come garanzia del processo equo; la Corte osserva che le misure impugnate (incidente probatorio, proroga) non ledono il diritto di difesa in modo tale da giustificare il rimedio straordinario invocato.
Codice di procedura penale, art. 11
Norma richiamata in tema di competenza: la Corte ha ritenuto non applicabili le disposizioni invocate dal ricorrente per la situazione concreta (assenza di magistrati del distretto di Napoli che fossero indagati o persone offese rilevanti ai fini del collegamento).
Codice di procedura penale, art. 11-bis
Richiamato assieme all'art.11; la Corte ritiene non sussistente il presupposto per l'applicazione in relazione alla domanda di rimessione.
Codice di procedura penale, art. 12, comma 1, lett. b)
Riguarda la connessione tra procedimenti; la Corte ha valutato che non ricorrevano le condizioni per ritenere connessi i procedimenti nel senso invocato dal ricorrente.
Codice di procedura penale, art. 45
Regola l'istituto della rimessione del processo alla Corte di cassazione; la Corte ha chiarito che l'istanza è proponibile solo quando il giudice è chiamato a decisioni di funzione giurisdizionale e che, nella fase degli atti strumentali (incidente probatorio, proroga), l'istanza era inammissibile.
Codice di procedura penale, art. 46, comma 3
Prevede la trasmissione di istanze alla Corte di cassazione; la Corte ha osservato che, anche se il GIP avesse dovuto trasmettere, la decisione di non trasmettere non sarebbe stata abnorme ma impugnabile in cassazione, che può decidere direttamente.
Codice di procedura penale, art. 34
Disciplina l'incompatibilità del giudice: la Corte ha precisato che l'incompatibilità non riguarda la capacità del giudice ai fini della nullità assoluta ma è motivo di astensione/ricusazione da esperire con le procedure previste (art.37 e ss.).
Codice di procedura penale, art. 37 e ss.
Procedure specifiche per astensione e ricusazione; la Corte ha ricordato che l'incompatibilità va fatta valere tramite tali strumenti e non nel modo prospettato dal ricorrente.
Codice di procedura penale, art. 178, lett. a) e art. 179
Riguardano la nullità degli atti; la Corte ha escluso la nullità assoluta per l'incompatibilità lamentata, qualificandola come questione di astensione/ricusazione.
Codice di procedura penale, art. 54, comma 2
Richiamato dal ricorrente in relazione alle garanzie del procedimento; la Corte non ha ritenuto integrati profili tali da rendere ammissibile il ricorso.
Codice di procedura penale, art. 61
Estende all'indagato alcune garanzie dell'imputato; la Corte ha comunque escluso che tale estensione consenta di proporre l'istanza di rimessione nella fase in cui è stata avanzata.
Codice di procedura penale, art. 405 e art. 568
Art.405 (promozione dell'azione penale) e art.568 (mezzi di impugnazione tassativi): la Corte ha richiamato il principio di tassatività dei rimedi, ritenendo che contro le ordinanze su incidente probatorio e proroga non sia esperibile il ricorso per cassazione.
Codice di procedura penale, art. 409, comma 4 e art. 414
Strumenti previsti per la tutela dell'interesse pubblico e per la riapertura delle indagini; la Corte ha indicato che l'interesse pubblico non resta privo di tutela e vi sono rimedi alternativi.
Codice di procedura penale, art. 491
Termini per dedurre eccezioni nella fase processuale: la Corte ha ricordato che l'eccezione di incompetenza va proposta entro i termini previsti per il processo.
Massime di principio
- L'indagato, di norma, non può proporre l'eccezione di incompetenza territoriale durante la fase delle indagini preliminari; tale eccezione va sollevata nell'udienza preliminare o in dibattimento salvo specifiche ipotesi (es. riesame di misure cautelari).
- Le istanze di rimessione ai sensi dell'art.45 c.p.p. sono ammissibili soltanto quando il giudice è chiamato a pronunce di funzione giurisdizionale; atti strumentali o urgenti (incidente probatorio, proroga termini) non costituiscono decisioni che giustificano automaticamente la rimessione.
- L'ordinanza che dispone incidente probatorio o la proroga del termine delle indagini non è impugnabile con ricorso per cassazione; tali provvedimenti sono strumentali e non decisori della fase processuale.
- L'incompatibilità del giudice ex art.34 c.p.p. non produce di per sé nullità assoluta: è motivo per astensione o ricusazione e va fatto valere con le procedure specifiche (art.37 e ss.).
- Se il giudice investito dichiara un'istanza inammissibile anziché trasmetterla, la decisione può essere impugnata in Cassazione che può comunque esaminare direttamente la questione; tuttavia il carattere erroneo della competenza del giudice non equivale automaticamente ad atto abnorme quando resta impugnabile.
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