Cassazione Civile, Ordinanza n. 28632/2021 del 18/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato che la lite era stata definita in via agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. nella l. 1 dicembre 2016, n. 225, come risultava dalla documentazione prodotta dalla società e dalla dichiarazione conforme dell’Agenzia delle entrate. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere e ha compensato integralmente le spese del giudizio di cassazione.
Esito
Favorevole al resistente (agenzia fiscale)
La controversia
La società aveva impugnato davanti al giudice tributario un atto di contestazione di sanzioni emesso per l’utilizzo di fatture considerate relative a operazioni inesistenti, con riferimento agli anni d’imposta 2007, 2008 e 2010. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, mentre la CTR, su appello dell’Agenzia delle entrate, aveva riformato la decisione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, ma prima della decisione ha chiesto la cessazione della materia del contendere allegando documentazione relativa alla definizione agevolata della controversia; l’Agenzia ha depositato dichiarazione adesiva della competente direzione provinciale.
Norme richiamate
art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
È richiamato come base della definizione agevolata che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Legge di conversione del decreto-legge che ha introdotto la definizione agevolata applicata alla controversia.
Massime di principio
- Quando risulta documentalmente che la controversia tributaria è stata definita con una procedura agevolata prevista dalla legge, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato cessato per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
- La cessazione della materia del contendere comporta la definizione del processo senza esame dei motivi di ricorso.
- In presenza di definizione agevolata condivisa o non contestata dalle parti, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
Come è indicizzato
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