Cassazione Penale, Sentenza n. 41725/2023 del 13/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta documentale (art. 216 I. fall.) sostenendo: per Luviso (amministratore unico) carenza di motivazione circa il dolo specifico e l'ignoranza dell'illecita natura di operazioni fittizie attribuite al dominus Squatriti; per Martone (presidente del collegio sindacale) contestazione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti nella massima estensione, contestazione della recidiva e della corretta dosimetria della pena; inoltre richiesta di non menzione nel certificato del casellario giudiziale (contestazione che risultava formulata in modo non specifico per Martone).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse insufficiente rispetto al profilo del dolo specifico di Luviso, annullando la sentenza nei suoi confronti e rinviando per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Quanto a Martone, il ricorso è stato rigettato: la Corte ha ritenuto legittima la valutazione della recidiva e delle circostanze attenuanti, ha dichiarato inammissibile la doglianza sulla non menzione per genericità, e ha confermato la condanna con l'obbligo di pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
art. 216, primo comma, n. 2, legge fallimentare
bancarotta fraudolenta documentale cd. specifica, ex art. 216, primo comma, n. 2, l. fall.
La norma punisce la falsificazione o la tenuta irregolare della documentazione contabile con finalità fraudolente; la Corte richiede motivazione puntuale circa il dolo specifico dell'amministratore per configurare tale reato
condanna, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali
Norma che regola la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente soccombente; applicata alla parte il cui ricorso è stato rigettato
Giurisprudenza di Sezioni Unite/Sezioni varie
Sez. 3, n. 53710 del 23/02/2016, Rv. 268705; Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, Rv. 261423; Sez. 5, n. 18732 del 31/01/2012, Rv. 252522
Principio secondo cui il giudice d'impugnazione non è obbligato a motivare il rigetto di istanze che appaiono improponibili per genericità o manifestamente infondate; utilizzato per dichiarare inammissibile la richiesta generica di non menzione di Martone
Massime di principio
- Per il reato di bancarotta documentale cd. "specifica" è indispensabile che la sentenza motivi in modo puntuale la sussistenza del dolo specifico dell'amministratore — la mera evidenza di scritture inattendibili non basta a dimostrare la consapevolezza dell'illecito
- Le posizioni difensive diverse tra coimputati possono giustificare differenti valutazioni sulle circostanze attenuanti: il differente comportamento e ruolo può legittimare una diversa estensione delle attenuanti
- Le censure generiche o non specificamente argomentate in appello (es. richiesta di non menzione senza motivazione soggettiva) sono inammissibili e il giudice non è tenuto a motivare il rigetto di istanze manifestamente generiche o infondate
- La dichiarazione di recidiva richiede un preciso ancoraggio a precedenti specifici; il giudice deve motivare la pertinenza del precedente rispetto al reato attuale
- Se la motivazione di merito è insufficiente su un profilo essenziale (es. dolo specifico), la Cassazione può annullare la decisione solo per quella parte e disporre il rinvio per nuovo esame, senza incidere automaticamente sulle altre posizioni
- Chi propone ricorso che risulti soccombente può essere condannato al pagamento delle spese processuali; pertanto valutare la solidità delle censure è strategico prima dell'impugnazione
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