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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32274/2024 del 08/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato il sequestro preventivo di Euro 75.000,00 ritenuti possibile profitto del reato previsto dall'art. 11 del d.lgs. n. 74/2000. Il ricorrente contestava la qualificazione come "fraudolento" del trasferimento di denaro verso un conto presso un istituto con sede a Malta, rilevando che il trasferimento era tracciabile e avvenuto fra due rapporti intestati alla stessa società e ricadenti nell'Unione europea, per cui sarebbe stata possibile la cooperazione fiscale tra Stati ai sensi della Direttiva 2010/24/UE, rendendo inefficace la tesi di sottrazione del patrimonio alla garanzia erariale.

La decisione

Il ricorso per cassazione è rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo che negava la natura fraudolenta dell'operazione: il trasferimento all'estero è stato considerato potenzialmente finalizzato a rendere più difficoltosa l'azione recuperatoria dell'Erario e, poiché l'indagato non ha fornito giustificazioni economiche causalmente idonee a spiegare la transazione, sussisteva il fumus commissi delicti ai fini del sequestro preventivo. È stata inoltre richiamata la giurisprudenza secondo cui il trasferimento all'estero può integrare il reato anche se non vietato in sé e che l'azione dell'Erario può essere semplicemente resa meno efficace (non necessariamente impossibile). Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che il reato è integrato non solo quando l'azione recuperatoria dello Stato diventa impossibile ma anche quando essa viene resa più difficoltosa dal comportamento fraudolento (es. trasferimento di somme all'estero volto a sottrarre valori alla garanzia patrimoniale dell'Erario).

  • Direttiva comunitaria 2010/24/UE

    La Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini dell'esclusione della natura fraudolenta del trasferimento, il richiamo alla possibilità di cooperazione fiscale intra‑UE: la mera esistenza di strumenti di cooperazione non esclude che il trasferimento renda più difficoltosa e meno efficiente l'azione di recupero fiscale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per la condanna alle spese del ricorrente in caso di rigetto del gravame.

  • Giurisprudenza di Cassazione richiamata

    es. Corte di cassazione, Sez. III, 17 ottobre 2019, n. 42569; Corte di cassazione, Sez. III, 26 marzo 2018, n. 14007; Corte di cassazione, Sez. I, 27 aprile 2018, n. 18491; Corte di cassazione, Sez. III, 16 luglio 2018, n. 32504; Corte di cassazione, Sez. III, 26 febbraio 2024, n. 8152

    I precedenti vengono usati per confermare che: (i) trasferimenti all'estero possono integrare il reato fiscale se diretti a sottrarre beni/valori all'azione dell'Erario; (ii) l'intento fraudolento deve essere l'obiettivo primario; (iii) in sede di sequestro preventivo reale è sufficiente il fumus commissi delicti (non piena prova della colpevolezza) purché vi sia un minimo di collegamento tra il bene oggetto di sequestro e l'indagato.

Massime di principio

  • Il trasferimento di fondi all'estero, anche se tracciabile e avvenuto tra conti intestati alla stessa società, può integrare una condotta fraudolenta ai fini dell'art. 11 d.lgs. 74/2000 se l'operazione ha come finalità principale quella di ostacolare o rendere più difficoltosa l'azione di recupero dell'Erario.
  • La mera appartenenza delle parti dell'operazione all'Unione europea e la possibilità teorica di cooperazione fiscale internazionale non escludono automaticamente la sussistenza del reato fiscale: conta l'effettiva incidenza dell'operazione sulla velocità/efficacia del recupero.
  • In sede di sequestro preventivo reale non è richiesto il pieno accertamento della responsabilità penale: è sufficiente il fumus commissi delicti e un legame plausibile tra il bene sequestrato e l'indagato.
  • Per respingere agevolmente una contestazione di natura cautelare è utile fornire giustificazioni economiche dettagliate e documentate del trasferimento (causale economica, necessità aziendali, contratti, flussi documentali) che mostrino l'assenza della finalità ostativa alla garanzia erariale.
  • Chi intende porre somme all'estero in presenza di posizioni debitorie fiscali dovrebbe valutare preventivamente la documentazione e le ragioni dell'operazione e, se possibile, attivare canali di collaborazione con l'Amministrazione finanziaria per ridurre il rischio di contestazioni cautelari.

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