Cassazione Penale, Ordinanza n. 11407/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la loro condanna per il delitto in materia di stupefacenti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorso di uno dei due si articolava in quattro motivi: i primi due denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione sull'an della responsabilità, sostenendo che la Corte di appello avesse errato nel ritenere riconducibili all'imputato le piantine di marijuana rinvenute presso la sua abitazione e nel desumere che la sostanza fosse destinata alla cessione; gli ultimi due contestavano la mancata derubricazione nell'ipotesi di lieve entità di cui al comma quinto dell'art. 73 e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto le doglianze ripetitive, non critiche rispetto alla motivazione di merito e comunque generiche o manifestamente infondate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che la Corte territoriale, in doppia conforme rispetto al Tribunale, avesse motivato in modo congruo e non illogico sulla riferibilità delle piantine di marijuana all'imputato e sulla destinazione della sostanza alla cessione, mentre le censure difensive si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio. Ha inoltre affermato che la mancata applicazione della fattispecie di lieve entità e il diniego delle attenuanti generiche erano sorretti da motivazione adeguata e che tali ultime attenuanti non costituiscono un diritto dell'imputato, ma presuppongono elementi positivi non emersi né allegati. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite le statuizioni conseguenti ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
È la norma incriminatrice per il delitto contestato in materia di stupefacenti; la Corte richiama anche il comma quinto come ipotesi di lieve entità non ritenuta applicabile nel caso concreto.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenti statuizioni previste dalla norma.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme, la censura di legittimità non può limitarsi a sollecitare una nuova lettura del materiale probatorio, ma deve confrontarsi specificamente con la motivazione di merito e indicarne vizi logici o giuridici effettivi.
- La destinazione della sostanza stupefacente alla cessione può essere desunta dal giudice di merito sulla base del compendio probatorio, purché la motivazione sia completa, congrua e non arbitraria.
- La derubricazione alla fattispecie di lieve entità richiede una valutazione specifica delle concrete modalità della condotta e non può essere imposta in sede di legittimità in assenza di censure puntuali alla motivazione di merito.
- Le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell'imputato e possono essere negate quando non risultino elementi positivi giustificativi, purché il diniego sia adeguatamente motivato.
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