Cassazione Penale, Sentenza n. 19662/2023 del 10/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la condanna per usura. Denuncia nullità per mancata o irregolare notifica dell'atto d'appello (art. 169 e 601 c.p.p.), omessa motivazione sul rigetto del concordato (art. 599‑bis n.3 e art. 591 n.2 c.p.p.), violazioni riferite agli artt. 581 e 591 c.p.p. con riguardo al principio del favor rei e del favor impugnationum e contestata errata valutazione della specificità dei motivi d'appello (soprattutto in relazione alla rinuncia ai motivi con esclusione delle censure sulla determinazione della pena e alla questione delle attenuanti generiche).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'imputato fosse a conoscenza del procedimento (nomina di difensore e elezione di domicilio in Danimarca) e che, non essendo stato eletto domicilio nel territorio dello Stato, le notifiche successive potevano essere regolarmente eseguite al difensore ai sensi dell'art. 161 comma 4 c.p.p. La Corte d'appello aveva correttamente dichiarato inammissibile l'appello per aspecificità, mancando riferimenti oggettivi e una critica puntuale alla motivazione di primo grado. L'inammissibilità dell'appello ha escluso il sindacato sulle ulteriori doglianze. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
"se risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero della persona nei confronti della quale si deve procedere, il giudice o il pubblico ministero le invia raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione dell'autorità che presiede, il titolo del reato e la data e il luogo in cui è stato commesso nonché l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato. Se nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore"
La norma vale per la prima notifica informativa al soggetto residente all'estero: serve a metterlo al corrente del procedimento e a invitarlo a eleggere domicilio in Italia; se non lo fa o il domicilio è insufficiente, le successive notifiche possono essere eseguite al difensore.
Consente che le notificazioni siano effettuate al difensore quando non è eletto domicilio valido nel territorio dello Stato; giustifica la regolarità delle notifiche effettuate al procuratore speciale nominato dall'imputato all'estero.
Stabilisce i contenuti richiesti per il ricorso in appello: i motivi devono essere esposti con specificità, collegando le censure agli accertamenti di fatto e di diritto della sentenza impugnata.
Prevede le cause di inammissibilità dell'appello; la Corte ha richiamato questo articolo per il rigetto dell'appello per aspecificità dei motivi.
Rilevante in relazione al concordato e alla motivazione sul suo rigetto; il ricorrente lamentava omissioni ma la Corte ha ritenuto comunque inammissibile l'impugnazione principale.
Richiamato per distinguere il controllo in Cassazione rispetto al giudizio d'appello: le possibilità di sindacato sono diverse e più limitate in sede d'appello rispetto alla Cassazione.
Norma invocata dal ricorrente come richiesta alternativa di assoluzione per insufficienza di prove; la Corte non è però pervenuta a sindacare tale merito per effetto dell'inammissibilità dell'appello.
Sezioni Unite n. 8825/2017 (Galtelli)
Affermano che l'appello deve essere caratterizzato da specificità e che il giudice d'appello non può dichiarare inammissibile per manifesta infondatezza (anche se tale causa opera in Cassazione); confermano i limiti del sindacato di merito in appello e l'esigenza di motivazione puntuale dei motivi.
Legge n. 150/2022 (novella 10 ottobre 2022, n.150)
Riforma successiva richiamata dalla Corte come coerente con i principi esposti: ha ulteriormente precisato profili relativi alle impugnazioni e alla specificità dei motivi.
Massime di principio
- Se l'imputato è residente all'estero, la prima notifica deve informarlo e invitarlo a eleggere domicilio in Italia (art. 169 c.p.p.); se non lo fa, le notifiche successive possono essere legittimamente effettuate al difensore nominato (art. 161 c.p.p.).
- La nomina di un procuratore speciale e l'elezione di domicilio all'estero possono dimostrare la conoscenza del procedimento e legittimare le notifiche al difensore; l'assenza di elezione di domicilio in Italia non vale di per sé come vizio insanabile.
- L'appello deve contenere motivi specifici e collegati in modo puntuale agli accertamenti della sentenza di primo grado: l'aspecificità dei motivi è causa di inammissibilità.
- La rinuncia ai motivi d'appello e la proposta di concordato hanno efficacia subordinata all'accoglimento della richiesta; il rifiuto del concordato comporta la perdita di efficacia della rinuncia e non impedisce l'esame delle questioni relative all'ammissibilità.
- L'inammissibilità dell'appello impedisce la valutazione di merito delle doglianze successive e può determinare la conferma della decisione impugnata e sanzioni per chi propone ricorsi infondati o aspecifici (spese e ammende).
- In casi simili, è fondamentale che il difensore nell'atto d'appello espliciti con precisione gli elementi di fatto e di diritto contestati e la loro rilevanza rispetto alla motivazione del giudice di primo grado; il mero richiamo di norme senza argomentazione è insufficiente.
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