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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33160/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato la sua istanza, presentata ex art. 604 c.p.p., di declaratoria di nullità della sentenza di primo grado e di trasmissione degli atti per nuovo giudizio. Deduce violazione degli artt. 96 e 182 c.p.p. e vizio di motivazione sostenendo che non sussiste prova che ella abbia determinato la nullità (mancanza di comportamento concludente di conferimento dell'incarico difensivo). Con altro motivo contesta l'affermazione della Corte secondo cui l'art. 604 c.p.p. non sarebbe applicabile, denunciando violazione degli artt. 604, 178, comma 1, lett. c) e 180 c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato che l'appello non si è mai validamente instaurato perché, con precedente ordinanza del 24 giugno 2022, era stata dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di valida nomina difensiva (la nomina risultava riferita a un procedimento di sfratto per morosità) e tale ordinanza non era stata impugnata. Di conseguenza l'art. 604 c.p.p., che sancisce nullità rilevabili nel giudizio di appello, presuppone la corretta instaurazione del giudizio di appello e non può essere utilizzato quando l'appello è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente avrebbe dovuto impugnare l'ordinanza di inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 3, c.p.p.; avendo invece utilizzato lo strumento inidoneo ha visto il ricorso rigettato. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 3, cod. proc. pen.

    Rimedio specifico per impugnare l'ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'appello; la Corte ha ritenuto che tale rimedio fosse quello utilizzabile per contestare l'ordinanza impugnata dalla ricorrente

  • art. 604, cod. proc. pen.

    Norma sulle nullità rilevabili nel giudizio di appello che presuppone l'effettiva e valida instaurazione del giudizio di impugnazione; non applicabile se l'appello è stato dichiarato inammissibile

  • art. 96, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla motivazione e alla prova dell'assenza di comportamento concludente; la Corte non ha ritenuto superare il problema procedurale dell'inammissibilità dell'appello

  • art. 182, cod. proc. pen.

    Citato dalla ricorrente in ordine alla nullità e alla prova del conferimento dell'incarico difensivo; la Corte ha invece ritenuto che la questione non potesse essere esaminata con lo strumento utilizzato, dato che il giudizio di appello non era stato instaurato

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamato dalla ricorrente in combinato con altri articoli; la Corte ha ritenuto irrilevante la questione finché permane l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello

  • art. 180, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo; la Corte non ha esaminato il merito delle nullità invocate in applicazione di questa norma perché il giudizio di appello non era stato validamente instaurato

Massime di principio

  • L'art. 604 c.p.p. può essere invocato solo dopo la valida instaurazione del giudizio di appello: se l'appello è stato dichiarato inammissibile, le nullità previste per il giudizio di appello non sono proponibili con lo stesso strumento
  • Avverso l'ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'appello occorre utilizzare il rimedio specifico previsto dall'art. 591, comma 3, c.p.p.; non è possibile aggirare tale rimedio richiamando l'art. 604 c.p.p.
  • Se la dichiarazione di inammissibilità è motivata da difetto di valida nomina difensiva, il ricorrente deve provare la sussistenza di una nomina valida o impugnare l'ordinanza di inammissibilità; la semplice eccezione di nullità della sentenza di primo grado non è efficace in assenza di corretto instaurazione dell'appello
  • La mancata utilizzazione del rimedio procedurale ad hoc (es. art. 591, comma 3) comporta spesso l'inammissibilità del ricorso successivo e l'impossibilità di ottenere la rinnovazione del giudizio mediante eccezioni di nullità proprie del secondo grado
  • La prova del comportamento concludente attribuito all'imputato (ad es. per la nomina del difensore) deve essere specificamente dimostrata; tuttavia, tali questioni procedurali vanno inquadrate nella correttezza dell'instaurazione del gravame prima di esaminare le nullità sostanziali

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