Cassazione Penale, Sentenza n. 8965/2024 del 01/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza d'appello che confermava la condanna per il reato di truffa (aver fatto credere di possedere un'autovettura venduta, incassando parte del corrispettivo e rendendosi irreperibile). In Cassazione sono state dedotte: 1) violazione di legge e nullità per mancata citazione dell'imputato nel giudizio d'appello; 2) violazione per aver trattato l'appello con rito cartolare nonostante richiesta di trattazione orale; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per non aver riconosciuto la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte ha preso atto della remissione della querela da parte della persona offesa, corredata dall'accettazione del ricorrente. Sulla base di ciò la Corte ha dichiarato l'estinzione del reato per remissione della querela e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. È stata inoltre disposta la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. Il Procuratore generale e la difesa si sono associati alla richiesta di annullamento senza rinvio.
Norme richiamate
Era dedotto dal ricorrente ma la Corte non è stata chiamata a pronunciarsi nel merito perché il processo si è estinto per remissione della querela; dunque la questione dell'applicabilità di tale causa di non punibilità è rimasta inconsequentiale.
remissione della querela (istituto sostanziale/processuale)
La remissione della querela, accettata dall'imputato, ha prodotto l'estinzione del reato e ha comportato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; la decisione si è basata sulla estinzione del reato per remissione, che prevale su altre censure processuali pendenti.
Massime di principio
- Se la persona offesa remette la querela e l'imputato accetta la remissione, il reato si estingue e la Corte può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato.
- La remissione della querela rende ininfluenti molte censure processuali proposte dall'imputato in Cassazione (es. nullità per mancata citazione, modalità di trattazione dell'appello), perché il rapporto sostanziale si estingue.
- La parte che invoca cause di non punibilità (es. art. 131-bis c.p.) può vedere la questione sopravanzata dall'estinzione per remissione: se la remissione interviene e viene accettata, il giudice non ha necessità di decidere sulla causa di non punibilità.
- L'estinzione del reato non impedisce comunque l'imposizione delle spese processuali a carico dell'imputato, come nel caso esaminato.
- Verificare sempre se il reato è procedibile a querela di parte: la remissione ha efficacia estintiva solo per le fattispecie che ammettono la querela come condizione di procedibilità.
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