Ordinanza n. 476/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 06083/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di permesso di costruire; appello contro l'ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di sospensione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha contestato l'ordinanza cautelare di reiezione adottata dal TAR Lazio, chiedendone la riforma e la sospensione del diniego di permesso di costruire. A sostegno del periculum in mora ha dedotto che il titolo edilizio riguardava un immobile destinato a costituire l'abitazione principale e unica propria e del nucleo familiare, sostenendo di avervi impiegato gran parte delle proprie risorse economiche e di trovarsi, per effetto del diniego, in una situazione di precarietà. Il testo non specifica ulteriori motivi relativi al fumus boni iuris o alla legittimità del diniego.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare per difetto del periculum in mora. Le allegazioni dell'appellante sono state ritenute generiche e prive di prova quanto alla gravità e irreparabilità del pregiudizio. Il Collegio ha inoltre rilevato che la posizione azionata è di interesse pretensivo: la mera sospensione del diniego di permesso di costruire non avrebbe comunque comportato il soddisfacimento dell'interesse a ottenere il titolo edilizio. L'appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in complessivi 1.500 euro, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA.
Norme richiamate
allegando di subire un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso
L'istante cautelare deve allegare un pregiudizio grave e irreparabile, oltre ai profili relativi al fumus boni iuris.
in ordine alla valutazione del pregiudizio allegato
L'ordinanza cautelare deve motivare anzitutto sulla valutazione del pregiudizio allegato e indicare i profili che consentono una ragionevole previsione sull'esito del ricorso.
Disposizione richiamata quale base normativa dell'appello cautelare al Consiglio di Stato.
Disposizione richiamata per l'applicabilità, in sede di appello cautelare, dell'art. 55 c.p.a.
Massime di principio
- In sede cautelare, il ricorrente deve allegare e dimostrare, con elementi specifici, un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto durante il tempo necessario alla decisione del ricorso; allegazioni generiche e non provate non integrano il periculum in mora.
- Quando è azionato un interesse pretensivo diretto all'ottenimento di un titolo amministrativo, la sospensione del diniego non determina di per sé il soddisfacimento dell'interesse sostanziale, sicché l'istanza cautelare deve dimostrare un pregiudizio concreto e attuale ulteriore e specificamente riferibile agli effetti del diniego.
- Nel giudizio cautelare, la motivazione deve esaminare anzitutto il pregiudizio allegato e indicare, sia pure mediante sommario esame, i profili che consentono una ragionevole previsione sull'esito del ricorso.
Come è indicizzato
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