Sentenza del 28/02/2017 n. 5178 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti hanno proposto un unico motivo di ricorso per cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 35, commi 2 e 3, del D.L. n. 223/2006 e dell’art. 2727 c.c. Contestavano che l’accertamento dei ricavi non dichiarati per gli anni d’imposta 2004-2006 fosse fondato sul valore normale degli immobili. Sostenevano inoltre che l’Ufficio avesse illegittimamente presunto che un mutuo superiore al prezzo di acquisto fosse interamente destinato all’acquisto dell’immobile e avesse poi esteso tale inferenza ad altre due unità, realizzando una doppia presunzione. La Corte non ha esaminato nel merito queste censure, perché ha ritenuto tardivo il ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività. Ha applicato il termine lungo di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c., nella versione introdotta dalla L. n. 69/2009, poiché il giudizio di primo grado era stato instaurato il 9 febbraio 2010, dopo l’entrata in vigore della riforma. Considerato il deposito della sentenza della CTR di Cagliari il 27 febbraio 2012 e la sospensione feriale di 46 giorni, il termine ultimo per notificare il ricorso era il 12 ottobre 2012; la notifica del 25 ottobre 2012 era quindi tardiva. La decisione della CTR, che aveva confermato la legittimità dell’accertamento relativo a ricavi da vendite immobiliari non fatturati e non dichiarati negli anni 2004-2006, resta ferma. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 13.000 euro per compensi, oltre accessori di legge ed eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 327 c.p.c., nel testo modificato dall’art. 46, comma 17, della L. n. 69/2009
La modifica dell'art. 327 c.p.c., introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 46 che ha sostituito con il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza l'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1 predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009.
Il termine lungo per impugnare è di sei mesi per i giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009. Per stabilire quale disciplina temporale si applichi, rileva l’instaurazione del giudizio di primo grado, non l’avvio delle successive fasi o dei gradi.
Art. 58, comma 1, L. n. 69/2009
La modifica dell'art. 327 c.p.c., introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 46 che ha sostituito con il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza l'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1 predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009.
La norma transitoria rende applicabile il nuovo termine semestrale ai giudizi instaurati dal 4 luglio 2009; nel caso deciso, il giudizio di primo grado era stato instaurato il 9 febbraio 2010.
Massime di principio
- Per individuare il termine lungo applicabile alle impugnazioni, occorre verificare quando è stato instaurato il giudizio di primo grado: per i giudizi iniziati dal 4 luglio 2009 si applica il termine semestrale, anche se il grado successivo è iniziato in un momento diverso.
- Il termine di impugnazione va calcolato considerando la sospensione feriale applicabile; la notifica effettuata oltre la scadenza determina l’inammissibilità del ricorso, impedendo l’esame delle censure di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività, le contestazioni sostanziali sull’accertamento fiscale non vengono decise nel merito e la pronuncia impugnata resta ferma.
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