Cassazione Penale, Ordinanza n. 24818/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che fosse privo della specificità minima richiesta dalla legge processuale perché non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, è stato ritenuto dalla Corte di cassazione formulato in termini oltremodo generici. Dal testo emerge che l'impugnazione era totalmente priva di qualsiasi riferimento all'effettivo contenuto della motivazione della decisione impugnata e quindi non conteneva censure puntuali e concretamente pertinenti. La Corte ha rilevato che tale difetto violava i requisiti di specificità prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
a pena di inammissibilità
Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche, puntuali e concretamente pertinenti alla motivazione della sentenza impugnata; la mancanza di tali requisiti comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione le doglianze devono essere specifiche e correlate alla motivazione della sentenza impugnata; affermazioni generiche o meramente assertive non soddisfano il requisito di legge.
- L'inammissibilità può essere dichiarata quando l'atto di impugnazione non consente di comprendere quali punti della decisione siano effettivamente contestati e per quali ragioni.
- La mancanza di puntualità e concreta pertinenza censoria integra un vizio autonomamente rilevante ai fini dell'ammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
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