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Ordinanza

Ordinanza n. 5603/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento dei seguenti atti:  Decreto M_D -OMISSIS-REG2023 -OMISSIS-2023-03-31 (v. doc.1) con cui si determina una detrazione anzianità dal 20-12-2021 al 30-04-2022, per un totale di giorni centotrentadue (132) per gli effetti del DL 44/2021, notificato in data 21-04-2023;  Provvedimento di sospensione M_D -OMISSIS-REG2021 -OMISSIS-20-12-2021 (v. doc.2).  Dell'atto propulsivo / procedimento M_D -OMISSIS-REG2021 -OMISSIS-15-12-2021 (v. doc.3);  Delle Direttive dello Stato Maggiore della Difesa M_D SSMD REG2021 0228670 10-12-2021 e n. M_D SSMD REG2021 0230767 del 14 dicembre 2021, secondo cui i giorni di “sospensione” comportano, la Corrispondente perdita di anzianità di servizio (v. doc.4 – 1 e 2);  Della Direttiva del Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare M_D GMIL REG2021 0537805 DEL 13.12.2021 (v. doc.5), così intitolata: “ulteriori disposizioni sulla applicazione al personale militare straordinarie connesse all'emergenza epidemiologica”;  Della Direttiva dello Stato Maggiore della Difesa M_DE0012000 REG2021 02679908 29-12-2021 (v. doc.6) “Direttiva sugli adempimenti ed indicazioni operative per i datori di lavoro del Ministero della Difesa, nella verifica della vaccinazione obbligatoria.”;  Le circolari dello Stato Maggiore della Difesa n. M_D SSMD REG2021 0185892 del 12 ottobre 2021 e n. M_D SSMD REG2021 0218790 del 26 novembre 2021, secondo cui i giorni di “assenza ingiustificata” comportano, tra l'altro, la corrispondente perdita di anzianità di servizio (v. doc.7 – 1 e 2);  Le circolari n. M_D GMIL REG2021 0454904 del 14 ottobre 2021 e M_D -OMISSIS-REG2022 0241229 del 2 maggio 2022 della Direzione Generale per il Personale Militare, secondo cui il militare “assente ingiustificato” subisce una detrazione di anzianità secondo i criteri stabiliti dalle vigenti norme di stato giuridico (v. doc.8 – 1 e 2);  La circolare n. M_D GMIL REG2021 0537805 del 13 dicembre 2021 della Direzione Generale per il Personale Militare, dove è disposto che il militare “sospeso” subisce una detrazione di anzianità secondo i criteri stabiliti dalle vigenti norme di stato giuridico (v. doc.9);  Aggiornamento delle Direttiva – Con istanza al Tribunale Amministrativo di sollevare le questioni di legittimità costituzionale, come richiesto in ricorso.

Giustizia amministrativa202307932

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di detrazione dell'anzianità di grado e di spostamento nel ruolo, unitamente al provvedimento di sospensione, agli atti propulsivi e alle direttive e circolari ministeriali presupposte

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero della Difesa con cui gli sarebbe stata applicata una detrazione di anzianità di servizio per effetto della sospensione connessa alla disciplina emergenziale sull'obbligo vaccinale, nonché il provvedimento di sospensione, l'atto propulsivo del procedimento e le direttive e circolari ministeriali che prevedevano la perdita o detrazione dell'anzianità in relazione ai periodi di sospensione o assenza ingiustificata. Ha inoltre chiesto al Tribunale di sollevare questioni di legittimità costituzionale. Il Collegio, dopo la discussione, ha rilevato d'ufficio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. un possibile profilo di inammissibilità limitatamente all'impugnazione del decreto del 31 marzo 2023. Tale decreto disponeva non solo la detrazione dell'anzianità, ma anche lo spostamento del ricorrente nel ruolo, collocandolo dietro un parigrado espressamente individuato. Quest'ultimo risultava quindi controinteressato individuato nell'atto, poiché avrebbe potuto subire un pregiudizio dall'eventuale annullamento del decreto e dal ripristino delle originarie posizioni di ruolo. Il ricorso non risultava notificato a tale soggetto nel termine decadenziale previsto dall'art. 41, comma 2, c.p.a. Il Collegio ha inoltre prospettato la possibile necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di eventuali ulteriori soggetti, non menzionati nel decreto, che fossero stati sopravanzati dal ricorrente per effetto della detrazione di anzianità.

La decisione

Il Tribunale non ha definito il giudizio né ha deciso le questioni di rito, di merito o di legittimità costituzionale. Ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso per omessa notificazione al controinteressato individuato nel decreto impugnato, cui il provvedimento attribuiva una posizione di ruolo potenzialmente pregiudicata dall'accoglimento del ricorso. Ha assegnato alle parti costituite trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie sul profilo di inammissibilità e ha riservato ogni decisione, disponendo la riconvocazione della camera di consiglio per il 6 maggio 2026. Nessuna statuizione è stata adottata sulla fondatezza delle censure relative alla detrazione di anzianità, alla sospensione, alle direttive e circolari impugnate o sulle richieste di rimessione alla Corte costituzionale.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    eventuale profilo di inammissibilità

    Consente al giudice, prima della decisione, di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio e di assegnare un termine per memorie; il Collegio lo ha applicato per il possibile difetto di notificazione a un controinteressato.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    a pena di inammissibilità

    È stato richiamato quale fondamento dell'obbligo di notificare il ricorso, entro il termine decadenziale, al controinteressato individuato nell'atto impugnato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Ha costituito la base normativa per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    È stato richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, per giustificare l'oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento di detrazione di anzianità produce anche lo spostamento del destinatario nel ruolo rispetto a un soggetto nominativamente individuato, quest'ultimo assume la qualità di controinteressato individuato nell'atto, poiché l'eventuale annullamento del provvedimento può pregiudicarne la posizione di ruolo.
  • L'impugnazione di un atto amministrativo lesivo deve essere notificata, a pena di inammissibilità, al controinteressato individuato nell'atto entro il termine decadenziale previsto dall'art. 41, comma 2, c.p.a.
  • Prima di dichiarare l'inammissibilità per una questione rilevata d'ufficio, il giudice amministrativo deve consentire alle parti di interloquire sulla questione ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per il deposito di memorie.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTermini e notificazione del ricorso
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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