Cassazione Civile, Ordinanza n. 33467/2023 del 30/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Le parti ricorrenti hanno proposto ricorso per revocazione, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. applicabile al processo tributario ex art. 64 d.lgs. 546/1992, contro un'ordinanza della Corte di cassazione che aveva accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassando la sentenza della CTR Lazio e rinviando per nuovo giudizio. In particolare hanno dedotto: 1) errore di fatto per omesso rilievo dell'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione nei loro confronti; 2) violazione delle norme sul processo tributario e sulla notificazione degli atti (artt. 17, 51 e 38 d.lgs. 546/1992, artt. 137, 139 e 330 c.p.c.), assumendo che la notificazione avrebbe dovuto essere eseguita presso il nuovo studio del difensore, anche in assenza di notifica della variazione. Sostenevano quindi che la Corte avesse erroneamente considerato la mancata costituzione in giudizio senza verificare la ritualità della notifica, nonostante la stessa Agenzia avesse ammesso il mancato buon esito della notificazione e chiesto di rinnovarla.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha disattesi, rilevando che il vizio denunciato non integra un errore di fatto revocatorio, ma al più un errore di diritto o di valutazione della ritualità della notificazione dell'atto di impugnazione. Secondo la Corte, l'errore revocatorio richiede una falsa percezione di un fatto incontrovertibile, immediatamente desumibile dagli atti, e non può consistere nell'omessa o errata valutazione di un atto processuale o della regolarità della notifica. Poiché le censure miravano in sostanza a contestare la valutazione della Corte sulla notificazione del ricorso per cassazione, il rimedio revocatorio era fuori dai suoi limiti. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
La revocazione per errore di fatto richiede una svista materiale o percettiva, non una valutazione giuridica o interpretativa degli atti processuali.
Nel processo tributario la revocazione si applica secondo le regole dell'art. 395, n. 4, c.p.c.
artt. 17, 38 e 51 d.lgs. 546/1992
Richiamati dalle ricorrenti a sostegno della doglianza sulla notificazione nel processo tributario.
Richiamati dalle ricorrenti per contestare la ritualità della notificazione del ricorso per cassazione al difensore presso il nuovo studio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio presuppone un contrasto immediato e obiettivo tra la realtà processuale e quanto percepito nella sentenza, senza bisogno di indagini ermeneutiche o valutazioni induttive.
- Non è configurabile errore revocatorio quando la censura investe la valutazione della ritualità di una notificazione o, più in generale, l'apprezzamento di un atto processuale: in tal caso la doglianza attiene a un possibile errore di diritto.
- Nel processo tributario la revocazione ex art. 64 d.lgs. 546/1992 segue i limiti propri dell'art. 395 n. 4 c.p.c., sicché non può essere usata per ottenere un riesame del giudizio di legittimità.
- L'omessa o errata percezione della regolarità della notificazione di un ricorso per cassazione non integra, di regola, un errore di fatto revocatorio se la contestazione richiede di verificare la conformità dell'atto alle norme processuali.
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