Cassazione Penale, Sentenza n. 48541/2023 del 06/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. presentata per la sentenza penale di condanna n. 2211/2016 emessa dal Giudice di Pace di Firenze il 14/12/2016 (irrevocabile 22/04/2018). Il difensore contestava l'individuazione del dies a quo da cui far decorrere il termine di 30 giorni: la Corte territoriale aveva ritenuto che la prima conoscenza fosse la notifica della cartella di pagamento del 11/05/2022, mentre la ricorrente sosteneva che la conoscenza effettiva del procedimento penale era avvenuta il 17/05/2022, quando si era recata all'Ufficio del Giudice di Pace e appreso che la cartella riguardava una condanna penale in contumacia. Si deduceva che la cartella di pagamento non forniva univoca conoscenza della natura penale del provvedimento e dunque non poteva far decorrere il termine.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che, secondo la formulazione dell'art. 629-bis vigente al momento, il termine di 30 giorni decorre dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento (ossia della celebrazione del processo) e non richiede la conoscenza compiuta del contenuto della sentenza. La Corte ha concluso che la cartella di pagamento notificata non conteneva elementi tali da determinare in modo certo la conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale (il ruolo poteva riferirsi anche a procedimenti civili) e che la conoscenza si è verificata invece quando la ricorrente si è recata all'Ufficio del Giudice di Pace (documentato dal modulo di richiesta copie datato 17/05/2022). Perciò ha annullato il provvedimento impugnato e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Firenze per il prosieguo.
Norme richiamate
norma che consente al condannato in contumacia di ottenere la rescissione del giudicato se prova che l'assenza è dovuta a incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo; la richiesta deve essere proposta entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza del procedimento
La Corte ha interpretato che il dies a quo decorre dalla conoscenza dell'esistenza e della celebrazione del processo, non dalla conoscenza esaustiva del contenuto della sentenza. Non è richiesto che il condannato conosca integralmente gli atti o la sentenza per far decorrere il termine
Richiamata dal ricorrente nella censura ma non decisiva: dalla decisione non emerge un'applicazione concreta o una interpretazione approfondita di questa norma
art. 37, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162
La sentenza richiama la modifica normativa intervenuta successivamente (che sposta il dies a quo dalla conoscenza del procedimento alla conoscenza della sentenza) ma precisa che per il caso deciso resta applicabile la disciplina previgente, essendo l'ordinanza impugnata anteriore all'entrata in vigore della modifica
Massime di principio
- Il termine di 30 giorni per proporre la richiesta di rescissione ex art. 629-bis c.p.p. decorre dalla data in cui l'interessato viene a conoscenza dell'esistenza e della celebrazione del procedimento penale, non dalla conoscenza completa del contenuto della sentenza.
- La notifica di una cartella di pagamento che non indica espressamente la natura penale del titolo non è sufficiente, di per sé, a far decorrere in modo certo il termine: occorre valutare se la comunicazione fornisce univoca informazione sulla celebrazione di un processo penale.
- Per provare l'avvenuta conoscenza (dies a quo) è utile produrre documentazione che attesti l'effettivo accesso agli uffici giudiziari o altra prova idonea (es. modulo richiesta copie, attestazioni, comunicazioni ufficiali) dalla quale si evinca la data di presa di conoscenza.
- Se si riceve una cartella di pagamento non chiara sulla natura del titolo, è prudente rivolgersi prontamente all'ufficio che ha emesso il ruolo o a un difensore per chiarire la natura del provvedimento e, se ricorre il caso, attivare entro 30 giorni la richiesta di rescissione ovvero predisporre idonea documentazione a tutela dei termini.
- Le modifiche normative successive possono mutare il dies a quo (per esempio spostandolo dalla conoscenza del procedimento alla conoscenza della sentenza); è quindi necessario verificare quale versione della norma si applica in base alla data degli atti e all'entrata in vigore delle modifiche.
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