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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16007/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per il reato di truffa tramite piattaforma informatica: (1) violazione del diritto di difesa per omesso avviso al difensore e all'imputato del rinvio dell'udienza del 18/06/2020 a quella del 26/11/2020; (2) vizio di motivazione per avvenuto accertamento della responsabilità fondato esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa senza adeguato approfondimento istruttorio; (3) eccezione di estinzione del reato per prescrizione, essendo i fatti commessi nell'ottobre 2014.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le questioni sollevate reiterassero profili di merito già esaminati e risolti dalla corte di merito. In particolare: il rinvio fissato in udienza non richiedeva ulteriori comunicazioni né la traduzione del detenuto, la valutazione probatoria in appello era congrua e immune da vizi logico-giuridici, e il reato non era ancora prescritto alla data della sentenza di secondo grado (03/05/2022). Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, conv. in l. n. 176 del 2020

    art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020

    La Corte ha proceduto secondo le forme previste dalla normativa emergenziale richiamata; la citazione è richiamata per motivare la forma del procedimento ma non incide sulle questioni di merito sollevate dal ricorrente.

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    art. 161, comma 4 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che il rinvio disposto in udienza, in presenza delle parti, esaurisca l'obbligo di comunicazione; non era quindi necessaria una ulteriore notifica della nuova udienza al difensore o all'imputato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    articolo 616 cod. proc. pen.

    L'inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e la possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, come applicato nella sentenza (€3.000,00).

  • Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000 (De Luca), Rv. 217266

    Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266

    Principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso in Cassazione preclude l'esame di questioni sopravvenute successivamente alla sentenza impugnata, come l'eventuale maturazione della prescrizione dopo la pronuncia impugnata.

  • Cass. pen. Sez.4, n. 50444 del 10/12/2019, Rv. 277950

    sez.4, n.50444 del 10/12/2019, rv.277950

    Giurisprudenza richiamata per il principio che la rinuncia a comparire formulata dal detenuto ha effetto non solo per l'udienza per la quale è resa, ma anche per quelle successive, legittimando l'assenza e la rappresentanza del difensore.

Massime di principio

  • Un rinvio disposto in udienza alla presenza delle parti esaurisce l'obbligo di ulteriore notifica della nuova data; non è necessario un avviso aggiuntivo se il rinvio è verbalizzato in udienza.
  • La rinuncia a comparire da parte del detenuto ha efficacia anche per udienze successive: in tal caso non sussiste obbligo di richiesta di traduzione dal carcere e l'imputato è considerato assente ma rappresentato dal difensore.
  • Le censure di merito sulla valutazione delle prove decise dalle corti di merito (doppia conforme) sono difficilmente riaperture in Cassazione se consistono nella rivalutazione del materiale probatorio e non in violazioni di legge o vizî logici della motivazione.
  • La prescrizione va valutata alla data della pronuncia della sentenza impugnata; eventuali maturazioni successive non possono essere utilmente dedotte se il ricorso è dichiarato inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese processuali e l'applicazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo giustificato esonero.
  • Per contestare nullità o violazioni procedurali è importante provare l'effettivo pregiudizio e dimostrare l'irregolarità formale non già limitarsi a ripetere questioni già esaminate e decise nei precedenti gradi.

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