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Ordinanza

Ordinanza n. 5392/2026 - Napoli, Sezione 9

Giustizia amministrativa202604858

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego, anche tacito e mediante oscuramenti, dell’accesso alla documentazione amministrativa, tecnica ed economica dell’aggiudicataria e agli atti della procedura di gara; aggiudicazione del lotto 1 a Tecsud S.r.l.

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione del lotto 1, disposta il 26 giugno 2026 in favore di Tecsud S.r.l. per € 80.000,46 oltre IVA, e ha chiesto in via incidentale ex art. 116 c.p.a. l’ostensione integrale degli atti richiesti con istanza del 29 giugno 2026. La richiesta riguardava i verbali pubblici e riservati del seggio di gara, la documentazione amministrativa, tecnica ed economica dell’aggiudicataria e gli atti relativi alle verifiche di congruità e dei requisiti, non pubblicati sulla piattaforma. L’impresa ha dedotto che i documenti erano indispensabili per la difesa nel giudizio sull’aggiudicazione. L’aggiudicataria si era opposta invocando segreti tecnici e commerciali, know-how, rischio di imitazione delle soluzioni e obblighi di riservatezza, ma senza individuare le specifiche parti riservate né documentare concretamente segretezza, sfruttabilità economica e pregiudizio concorrenziale. La stazione appaltante non aveva adottato un provvedimento espresso sull’oscuramento e non aveva svolto un adeguato approfondimento istruttorio. La decisione riguarda l’istanza di accesso incidentale, non definisce i motivi contro l’aggiudicazione.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza incidentale ex art. 116, comma 2, c.p.a. Ha ritenuto generiche le ragioni addotte dall’aggiudicataria: l’invocazione astratta del know-how o di possibili effetti concorrenziali non prova l’esistenza di segreti tecnici o commerciali tutelabili, né individua le informazioni specifiche da sottrarre all’accesso. Ha inoltre rilevato che la stazione appaltante non poteva recepire acriticamente l’opposizione del controinteressato e avrebbe dovuto valutarla autonomamente, mentre mancava un espresso provvedimento e l’istruttoria sull’oscuramento era stata pretermessa. Considerata anche l’esigenza difensiva della seconda classificata, ha ordinato all’amministrazione resistente di consentire, senza oscuramenti, l’accesso ai documenti richiesti e non ancora ostesi integralmente entro dieci giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione. Ha condannato l’amministrazione al pagamento delle spese della fase, liquidate in € 1.500,00 oltre oneri di legge. La controversia sull’aggiudicazione non è stata decisa con questa pronuncia.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona) pronunciando sull’istanza incidentale ex art. 116, comma 2 c.p.a. proposta dalla società ricorrente la accoglie e, per l’effetto, ordina all’ amministrazione resistente l’ostensione della documentazione richiesta nei modi nei termini di cui in motivazione.

    L’istanza incidentale proposta nel giudizio è accolta mediante ordine di ostensione della documentazione richiesta, secondo le modalità e il termine indicati in motivazione.

  • art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023

    l’art. 35, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023, ammette la possibilità di escludere l’accesso per quelle informazioni che "costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico";

    L’esclusione dall’accesso per segreti tecnici o commerciali richiede una dichiarazione dell’offerente motivata e comprovata; nel caso concreto, le allegazioni generiche non giustificavano oscuramenti.

Massime di principio

  • Nelle procedure di gara, la limitazione dell’accesso alla documentazione dell’aggiudicatario per la tutela di segreti tecnici o commerciali non può fondarsi su formule generiche o sulla sola invocazione del know-how: l’offerente deve individuare le informazioni specifiche, dimostrarne i caratteri effettivi e comprovabili di segretezza e la suscettibilità di sfruttamento economico, nonché allegare concretamente il pregiudizio concorrenziale derivante dalla divulgazione.
  • L’amministrazione che riceve l’opposizione del controinteressato all’accesso deve valutarne autonomamente la fondatezza e svolgere un’istruttoria sulle ragioni di riservatezza; non può recepire acriticamente le dichiarazioni dell’offerente né omettere di adottare una decisione espressa sull’oscuramento.
  • Quando l’opposizione alla disclosure non dimostra specifici segreti tecnici o commerciali e il concorrente rappresenta un’esigenza difensiva connessa alla gara, prevale la regola dell’accessibilità della documentazione richiesta.

Come è indicizzato

MaterieAccesso agli atti di garaAccesso documentaleAccesso difensivo
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenza
IstitutiTrasparenza e pubblicitàDifetto di istruttoria

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