Cassazione Penale, Sentenza n. 29959/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, presentata personalmente dal detenuto, dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari del 4/4/2022 che aveva rigettato l'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, a seguito della modifica dell'art. 613 c.p.p., non è più consentito il ricorso personale dell'interessato dinanzi alla Corte di Cassazione: l'impugnazione deve essere proposta da un difensore abilitato. Il ricorso trasmesso dalla Casa circondariale e sottoscritto dal ricorrente è stato qualificato come ricorso in Cassazione e, non essendo ammesso altro mezzo di impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame, è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att. c.p.p.
Norme richiamate
La modifica normativa ha escluso la possibilità per il detenuto di proporre personalmente ricorso in Cassazione; è sempre richiesta la presentazione da parte di un difensore abilitato
art. 94, comma 1-ter, disp.att., cod. proc. pen.
Ordina alla cancelleria gli adempimenti procedurali consequenziali alla decisione (es. comunicazioni e formalità verso la casa circondariale/procedure esecutive), come richiesto dall'ordinanza
Massime di principio
- Dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p., i detenuti non possono proporre personalmente ricorso in Cassazione: ogni impugnazione in Cassazione deve essere depositata da un difensore abilitato
- Se un atto proveniente dalla detenzione è indirizzato in modo non esatto ma attiene a impugnazione che in astratto può essere solo in Cassazione, quel ricorso va qualificato come ricorso per Cassazione e soggetto alle regole di ammissibilità di quest'ultimo
- La mancata osservanza del requisito della rappresentanza tecnica (assenza di difensore abilitato) comporta l'inammissibilità del ricorso e conseguenti condanne per spese processuali e sanzioni (es. somme alla Cassa delle ammende)
- Prima di impugnare dotazioni restrittive (es. rifiuto di arresti domiciliari), è fondamentale avvalersi di un difensore che curi forma, competenza dell'organo e rito, per evitare inammissibilità formali
- In casi similari verificare sempre le modifiche legislative e la giurisdizione competente per l'impugnazione (se esiste altro mezzo di impugnazione o se l'atto è rimesso alla Corte di Cassazione)
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29859/2022 del 27/07/2022
- Sentenza penale · 27 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29860/2022 del 27/07/2022
- Sentenza penale · 27 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29861/2022 del 27/07/2022
- Sentenza penale · 27 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29862/2022 del 27/07/2022
- Sentenza penale · 27 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29864/2022 del 27/07/2022
- Sentenza penale · 27 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29868/2022 del 27/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →