Sentenza n. 266/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna n. 401/2024, depositata e resa pubblica il 09.04.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Bologna n. 401/2024, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bologna n. 401/2024, depositata il 9 aprile 2024 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 30 settembre 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito in giudizio. Il ricorrente ha inoltre chiesto la corresponsione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma quarto, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso quanto alla mancata esecuzione del giudicato e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempienza, su istanza del ricorrente, il commissario ad acta già nominato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, o in un funzionario da questi delegato, dovrà provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro i successivi novanta giorni, con facoltà di subdelega. È stata respinta la domanda di penalità di mora, poiché la sentenza da eseguire aveva già riconosciuto rivalutazione monetaria o interessi dal dovuto al saldo, ritenuti dal Collegio misura equa anche ai fini dell'art. 114, comma quarto, c.p.a. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione a favore dei difensori. L'accoglimento è quindi parziale, limitato al rigetto della penalità di mora.
Norme richiamate
la cui misura appare equa anche ai fini dell’articolo 114, comma quarto, del c.p.a.
La tutela dell'ottemperanza consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di predisporre, in caso di persistente inadempimento, la sostituzione commissariale; la penalità di mora può essere negata quando la sentenza da eseguire prevede già rivalutazione monetaria o interessi ritenuti sufficienti ed equi.
La penalità di mora non è dovuta automaticamente: può essere esclusa quando, in relazione al contenuto della pronuncia da eseguire, gli interessi o la rivalutazione già riconosciuti costituiscono una misura equa.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'accertata e perdurante inerzia dell'amministrazione nell'eseguire una sentenza passata in giudicato giustifica l'ordine giudiziale di esecuzione entro un termine assegnato, anche quando il titolo da eseguire proviene dal giudice ordinario.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, condizionandone l'intervento all'ulteriore inadempimento dell'amministrazione e all'istanza della parte interessata, così da assicurare l'effettività del giudicato.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma quarto, c.p.a. può essere negata quando il titolo giudiziale da eseguire riconosce già rivalutazione monetaria o interessi dal dovuto al saldo e tali rimedi sono ritenuti equi rispetto alla funzione coercitiva della penalità.
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