Sentenza del 18/06/2015 n. 3597 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
ICI - Pronuncia di primo grado di cessata materia del contendere - Art. 46 del Dlgs 546/92 - Annullamento del provvedimento - Prova in giudizio - Necessità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice di primo grado ha dichiarato la cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 546/1992. È stata ritenuta sufficiente la dichiarazione resa in giudizio dall’ente impositore circa l’avvenuto annullamento dell’atto, senza necessità di produrre documentazione comprovante l’annullamento.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità dell’atto impositivo ICI. Nel corso del giudizio il Comune ha dichiarato di aver annullato l’atto, rendendo priva di oggetto la controversia.
Norme richiamate
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando l’atto impugnato viene annullato o comunque viene meno l’oggetto della controversia. Nel caso esaminato, è stata ritenuta sufficiente la dichiarazione dell’ente impositore resa nel processo, senza l’obbligo di produrre uno specifico documento dimostrativo dell’annullamento.
Massime di principio
- Se l’amministrazione annulla in autotutela l’atto impugnato, il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere perché viene meno l’interesse alla decisione sul merito.
- In situazioni analoghe, la dichiarazione dell’ente impositore resa in giudizio può essere sufficiente a provare l’annullamento dell’atto, senza necessità di ulteriore documentazione, salvo contestazioni specifiche sulla sua effettività.
- La cessazione della materia del contendere non equivale necessariamente a una pronuncia di merito sull’illegittimità originaria dell’atto, ma prende atto che l’atto non produce più effetti utili per la controversia.
- Il contribuente dovrebbe verificare che l’annullamento sia effettivo e integrale e valutare separatamente la questione delle spese processuali, che può dipendere dal comportamento delle parti e dalle ragioni che hanno determinato il giudizio.
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