Sentenza del 18/06/2015 n. 732 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
ACCERTAMENTO - Inattendibilità scritture contabili - Organo ispettivo - Mancata contestazione - Ente impositore - Utilizzo metodo analitico-induttivo - Presunzioni gravi precise concordanti - Utilizzo margine ricarico - Mero scostamento ricavi - Campione beni non significativo - Illegittimità pretesa - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente contestava la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo, sostenendo che l'Amministrazione non aveva previamente contestato né dimostrato l'inattendibilità delle scritture contabili. Contestava inoltre che la ricostruzione dei ricavi fosse fondata esclusivamente sullo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli ricavati applicando una percentuale di ricarico calcolata su un campione di beni non significativo. Tale elemento, isolatamente considerato, non sarebbe stato sufficiente a integrare presunzioni gravi, precise e concordanti.
La decisione
La pretesa impositiva è stata ritenuta illegittima. In assenza di una contestazione dell'inattendibilità delle scritture contabili, l'Amministrazione che intenda procedere con il metodo analitico-induttivo deve fornire elementi presuntivi dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Il mero scostamento dei ricavi, fondato su un margine di ricarico determinato mediante un campione di beni non rappresentativo, non soddisfa tali requisiti e non giustifica l'accertamento.
Norme richiamate
Norme in materia di accertamento analitico-induttivo e presunzioni tributarie
presunzioni gravi, precise e concordanti
L'accertamento analitico-induttivo deve essere sostenuto da elementi presuntivi qualificati, idonei a dimostrare concretamente l'inattendibilità o l'incompletezza dei ricavi dichiarati. Un semplice scostamento derivante da un campione non significativo non è sufficiente.
Massime di principio
- Se l'Amministrazione finanziaria non ha contestato adeguatamente l'inattendibilità delle scritture contabili, non può fondare l'accertamento analitico-induttivo su mere ricostruzioni matematiche o su un generico scostamento dei ricavi.
- Le percentuali di ricarico possono costituire un elemento dell'accertamento solo se determinate mediante un campione di beni rappresentativo e accompagnate da ulteriori elementi coerenti e convergenti.
- Il metodo analitico-induttivo richiede presunzioni gravi, precise e concordanti: dati astratti, medie di settore o campioni limitati, considerati isolatamente, possono essere insufficienti.
- In una situazione analoga, occorre verificare sia la preventiva contestazione dell'inattendibilità della contabilità sia la rappresentatività del campione utilizzato per ricostruire i ricavi.
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