Cassazione Penale, Sentenza n. 31117/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato l'ordinanza del GIP di Firenze che aveva revocato un sequestro conservativo eseguito in forza di una richiesta di assistenza giudiziaria proveniente dalla Repubblica di San Marino. Il sequestro era stato disposto in esecuzione di una rogatoria collegata a una sentenza di condanna emessa in San Marino e volto a garantire pretese risarcitorie (fino a complessivi 6 milioni di euro) a favore della Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino. La Procura e la Cassa hanno censurato la decisione del GIP per errore di interpretazione delle convenzioni internazionali rilevanti (Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato 1939 e CEAG 1959) e della disciplina italiana sull'assistenza giudiziaria e sull'exequatur, nonché per avere il giudice dell'esecuzione oltrepassato i limiti dell'incidente di esecuzione ponendosi a sindacare la legittimità della rogatoria.
La decisione
La Corte ha accolto i ricorsi e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ne è conseguita la reviviscenza dell'originario sequestro conservativo. La Corte ha ritenuto che: a) la decisione del GIP che ha revocato il sequestro ha errato nell'interpretazione delle convenzioni e della normativa interna; b) la CEAG può legittimare l'esecuzione in Italia di un sequestro conservativo richiesto dallo Stato estero e la mancata trasmissione tramite il Ministero non invalida automaticamente la rogatoria; c) l'art. 724 cod. proc. pen. non esclude l'adozione del sequestro conservativo; d) l'incidente di esecuzione è lo strumento appropriato per contestare atti compiuti in esecuzione della rogatoria, ma il suo ambito è limitato alle modalità esecutive e non può trasformarsi in sindacato di merito sull'exequatur; e) deduzioni relative alla doppia incriminabilità e vizi procedurali sollevati in sede di incidente sono, nella sostanza, inammissibili o estranee al controllo consentito, e la mancata notifica ai sensi dell'art. 584 cod. proc. pen. non inficia l'ammissibilità dei ricorsi presentati dagli appellanti.
Norme richiamate
Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato tra Italia e San Marino (1939)
art. 29, art. 28 comma 3, art. 1
Il GIP aveva ritenuto che l'art. 29 non contemplate il sequestro conservativo; la Corte ha invece considerato che, nel caso concreto, la Convenzione bilaterale non era la fonte idonea per giustificare il sequestro, ma tale profilo non impediva l'operare della CEAG; l'art. 28 comma 3 relativo agli oneri documentali non è stato ritenuto ostativo alla esecuzione quando la rogatoria abbia i requisiti sostanziali
CEAG (Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, Strasburgo 1959)
art. 1, art. 15 commi 2, 4 e 7, art. 5
La Corte ha interpretato la CEAG come strumento di ampia collaborazione che può legittimare l'esecuzione in Italia di un sequestro conservativo richiesto dallo Stato estero; l'art. 15 è stato letto come ammettente talune comunicazioni dirette tra autorità giudiziarie e funzionale all'esecuzione; l'art. 5 (riserva sulla mancata doppia incriminabilità) rileva solo se uno Stato abbia formulato una riserva, assente nel caso italiano
legge n. 215 del 1961 (ratifica CEAG)
Ratifcando la CEAG la legge ha integrato la disciplina interna in materia di assistenza giudiziaria penale; la Corte richiama il ruolo della CEAG nell'interpretazione della cooperazione internazionale
legge n. 1320 del 1939 (ratifica Convenzione Italia - San Marino)
La legge ha ratificato la Convenzione bilaterale; la Corte valuta il rapporto tra questa Convenzione e la CEAG e conclude che la CEAG, salvo eccezioni, può giustificare l'atto esecutivo
d.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149 (riforma Libro XI c.p.p.)
La riforma ha accorpato fasi procedurali attribuendo in massima parte un ruolo al Pubblico Ministero nella valutazione delle richieste di assistenza e non ha introdotto rimedi specifici per impugnare l'exequatur, lasciando inalterata la prassi che limita l'impugnabilità dell'exequatur stesso
art. 724, art. 725, art. 666, art. 568, art. 584, art. 591, art. 696
Art. 724 e 725 disciplinano l'assistenza giudiziaria e l'exequatur; la Corte conferma che art. 724 consente, secondo giurisprudenza, l'adozione anche di misure come il sequestro conservativo nell'ambito della rogatoria; l'art. 666 è lo strumento dell'incidente di esecuzione, il cui devoluto è limitato all'esecuzione e non al merito dell'exequatur; l'art. 584 (comunicazione di impugnazione) la cui violazione non determina necessariamente l'inammissibilità dell'impugnazione
La decisione di San Marino aveva collegato i fatti all'ipotesi di cui all'art. 2634 c.c.; la Corte ha ritenuto che tale apprezzamento non possa essere rimeso al sindacato dell'incidente di esecuzione, e che la deduzione difensiva sulla mancata procedibilità a querela in Italia fosse inammissibile nel contesto del controllo consentito
Costituzione della Repubblica Italiana
La Corte ha rilevato un dubbio non manifestamente infondato di legittimità costituzionale degli artt. 724 e 725 c.p.p. in relazione a tali articoli costituzionali, per la potenziale carenza di rimedi e garanzie processuali a favore del destinatario della rogatoria; tuttavia, tale dubbio è stato reso non decisivo dalla pronuncia favorevole ai ricorrenti
Massime di principio
- Le decisioni di exequatur relative a richieste di assistenza giudiziaria internazionale sono di regola non direttamente impugnabili con mezzi ordinari; i rimedi concreti disponibili sono l'incidente di esecuzione (art. 666 c.p.p.) o, in casi delineati dalla giurisprudenza, il ricorso per cassazione quando ricorrano i presupposti
- L'incidente di esecuzione è finalizzato a contestare questioni relative all'attuazione del provvedimento esecutivo e non può trasformarsi in un sindacato di merito sull'ammissibilità originaria della rogatoria o sull'exequatur
- Dopo il d.lgs. n. 149/2017 il Pubblico Ministero ha un ruolo rafforzato nella valutazione delle richieste di assistenza, ma la riforma non ha ampliato i mezzi di impugnazione dell'exequatur; quindi le tutele processuali rimangono limitate e la giurisprudenza continua a definire i confini di sindacabilità
- La CEAG può giustificare, in base a interpretazione consolidata, l'esecuzione in Italia di misure come il sequestro conservativo richieste da uno Stato contraente, salvo che lo Stato italiano abbia formulato specifiche riserve (es. doppia incriminabilità) che ne consentano il rifiuto
- La mancata trasmissione tramite il Ministero della Giustizia o altre irregolarità formali non sempre determinano l'illegittimità automatica della rogatoria quando sussistano i requisiti sostanziali dell'atto; è però opportuno curare la completezza della documentazione a supporto della richiesta
- Violazioni procedurali di notifica (art. 584 c.p.p.) non comportano automaticamente l'inammissibilità delle impugnazioni cautelari; va valutata la portata e le conseguenze della violazione alla stregua delle norme sull'impugnabilità
- In situazioni analoghe, difese e parti civili dovrebbero valutare attentamente se sollevare questioni di merito (es. doppia incriminabilità, natura del reato) in sede di incidente di esecuzione sia ammissibile o rischi di essere dichiarato inammissibile, e considerare alternative processuali come ricorsi di legittimità quando la giurisprudenza lo ammette
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