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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28286/2025 del 01/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, riformando la decisione di primo grado, lo aveva condannato per ricettazione, falsità materiale in atto pubblico e aggravante comune dell'aver commesso il fatto per occultarne un altro reato. Con il primo e il secondo motivo deduceva violazione di legge in relazione alla condanna per il reato di falsità materiale in atto pubblico, sostenendo anche l'inutilizzabilità della testimonianza di un teste. Con il terzo motivo lamentava la mancata capacità decettiva dei prodotti contestati, censurando la valutazione sulla contraffazione dei marchi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo e il secondo motivo manifestamente infondati perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva spiegato la piena utilizzabilità della testimonianza richiamando la giurisprudenza di legittimità. Anche il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la sentenza impugnata aveva correttamente applicato i principi consolidati in tema di contraffazione di marchi regolarmente registrati e di capacità decettiva dei prodotti. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    richiamato come uno dei reati per i quali la condanna in appello è stata pronunciata; il testo non sviluppa una specifica interpretazione della norma.

  • art. 476 c.p.

    richiamato come norma incriminatrice contestata; la Corte osserva solo che le censure sulla violazione di legge erano manifestamente infondate.

  • art. 61, n. 2 c.p.

    richiamato come aggravante contestata, senza ulteriore approfondimento nel testo disponibile.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è manifestamente infondato quando le censure non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata e si limitano a prospettare doglianze generiche o meramente assertive.
  • La deduzione di inutilizzabilità di una testimonianza deve misurarsi con la motivazione della sentenza impugnata e con le ragioni addotte dal giudice di merito sulla sua piena utilizzabilità; in mancanza, il motivo è inammissibile o manifestamente infondato.
  • In tema di contraffazione di marchi regolarmente registrati, la verifica della capacità decettiva dei prodotti deve essere condotta secondo i principi di legittimità richiamati dal giudice di merito; la censura è infondata se non si confronta con tale quadro giurisprudenziale.
  • Quando tutti i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, la conseguenza è la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le ordinarie statuizioni accessorie sulle spese e sulla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in atto pubblicoRicettazione
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblicaDelitti contro il patrimonio
SottomaterieFalsità materiale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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