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Ordinanza

Ordinanza n. 1580/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 16858/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202408861

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'adozione del provvedimento di autotutela e la necessità delle parti di valutarne gli effetti integrassero ragioni eccezionali ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. Ha pertanto disposto il rinvio della discussione nel merito dell'appello all'udienza pubblica del 23 aprile 2026, senza decidere le questioni di merito né l'attuale permanenza dell'interesse al ricorso.

Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sezione I, n. 16858/2024, relativa alla rideterminazione degli interessi di mora dovuti su una sanzione antitrust

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha proposto appello avverso la sentenza del TAR Lazio n. 16858/2024. Nel corso del giudizio d'appello, le parti hanno chiesto congiuntamente il rinvio della trattazione, rappresentando che l'Autorità aveva deliberato l'adozione di un provvedimento di autotutela avente a oggetto la rideterminazione degli interessi di mora dovuti, in solido, dalle imprese appellate per il periodo di mancato pagamento di una sanzione amministrativa, originariamente comminata nel 2019 e successivamente rideterminata nel 2022. La sopravvenienza avrebbe potuto incidere significativamente sull'interesse alla prosecuzione dell'appello e determinare eventuali rinunce al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Consente il rinvio della trattazione quando sussistono circostanze eccezionali; nel caso concreto, la sopravvenienza di un provvedimento di autotutela potenzialmente incidente sull'interesse alla decisione e la necessità di valutarne gli effetti hanno giustificato il rinvio.

Massime di principio

  • La sopravvenuta adozione di un provvedimento di autotutela potenzialmente incidente sull'oggetto o sull'interesse alla decisione dell'appello può integrare una ragione eccezionale idonea a giustificare il rinvio della trattazione ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
  • Quando le parti devono valutare gli effetti di una sopravvenienza amministrativa sulla permanenza dell'interesse al ricorso e sull'eventuale rinuncia, il giudice può rinviare la discussione senza definire nel merito la controversia.

Come è indicizzato

MaterieAppelloAntitrust e concorrenza (AGCM)
RamiProcesso amministrativoAutorità indipendenti e regolazione
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

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