Ordinanza n. 1580/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 16858/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha ritenuto che l'adozione del provvedimento di autotutela e la necessità delle parti di valutarne gli effetti integrassero ragioni eccezionali ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. Ha pertanto disposto il rinvio della discussione nel merito dell'appello all'udienza pubblica del 23 aprile 2026, senza decidere le questioni di merito né l'attuale permanenza dell'interesse al ricorso.
Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sezione I, n. 16858/2024, relativa alla rideterminazione degli interessi di mora dovuti su una sanzione antitrust
Esito
La controversia
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha proposto appello avverso la sentenza del TAR Lazio n. 16858/2024. Nel corso del giudizio d'appello, le parti hanno chiesto congiuntamente il rinvio della trattazione, rappresentando che l'Autorità aveva deliberato l'adozione di un provvedimento di autotutela avente a oggetto la rideterminazione degli interessi di mora dovuti, in solido, dalle imprese appellate per il periodo di mancato pagamento di una sanzione amministrativa, originariamente comminata nel 2019 e successivamente rideterminata nel 2022. La sopravvenienza avrebbe potuto incidere significativamente sull'interesse alla prosecuzione dell'appello e determinare eventuali rinunce al ricorso.
Norme richiamate
Consente il rinvio della trattazione quando sussistono circostanze eccezionali; nel caso concreto, la sopravvenienza di un provvedimento di autotutela potenzialmente incidente sull'interesse alla decisione e la necessità di valutarne gli effetti hanno giustificato il rinvio.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione di un provvedimento di autotutela potenzialmente incidente sull'oggetto o sull'interesse alla decisione dell'appello può integrare una ragione eccezionale idonea a giustificare il rinvio della trattazione ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
- Quando le parti devono valutare gli effetti di una sopravvenienza amministrativa sulla permanenza dell'interesse al ricorso e sull'eventuale rinuncia, il giudice può rinviare la discussione senza definire nel merito la controversia.
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