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Ordinanza

Ordinanza n. 1518/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per l’accertamento dell’illegittimità, previa sospensione, del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Dhaka, in merito al rilascio del visto d’ingresso per motivi di lavoro subordinato, richiesto a seguito di rilascio del nulla osta lavoro del 04 luglio 2024, nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso

Giustizia amministrativa202511854

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistenti i presupposti per ordinare la sollecita convocazione del ricorrente in vista dell'adozione di un formale provvedimento sulla domanda di visto. L'ordinanza non definisce il merito dell'azione avverso il silenzio e fissa la trattazione della causa alla camera di consiglio del 9 giugno 2026. Le spese sono state rinviate alla decisione definitiva.

TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Dhaka sulla domanda di visto d'ingresso per lavoro subordinato, presentata dopo il rilascio del nulla osta al lavoro del 4 luglio 2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio dell'Ambasciata d'Italia a Dhaka sulla domanda di visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato, nonché dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere mediante l'adozione di un provvedimento espresso. La domanda è stata proposta anche in via cautelare, ai sensi dell'art. 55 c.p.a., in relazione alla protratta mancata definizione dell'istanza, presentata a seguito del rilascio del nulla osta lavoro del 4 luglio 2024.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base della domanda cautelare; il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti per adottare una misura cautelare ordinando la sollecita convocazione del richiedente e l'adozione di un provvedimento formale sulla domanda di visto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati in relazione alla tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e al conseguente oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando l'amministrazione non abbia definito una domanda di visto d'ingresso per lavoro subordinato, il giudice amministrativo può ordinare la sollecita convocazione dell'interessato quale misura funzionale all'adozione di un provvedimento espresso, senza anticipare la decisione sul contenuto del visto.
  • La tutela cautelare avverso il silenzio può essere accordata per accelerare la conclusione del procedimento mediante un provvedimento espresso, lasciando impregiudicata la decisione di merito sull'obbligo di provvedere e sull'esito dell'istanza.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTutela cautelare

Testo integrale

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