Ordinanza n. 1518/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l’accertamento dell’illegittimità, previa sospensione, del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Dhaka, in merito al rilascio del visto d’ingresso per motivi di lavoro subordinato, richiesto a seguito di rilascio del nulla osta lavoro del 04 luglio 2024, nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistenti i presupposti per ordinare la sollecita convocazione del ricorrente in vista dell'adozione di un formale provvedimento sulla domanda di visto. L'ordinanza non definisce il merito dell'azione avverso il silenzio e fissa la trattazione della causa alla camera di consiglio del 9 giugno 2026. Le spese sono state rinviate alla decisione definitiva.
Atto impugnato: silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Dhaka sulla domanda di visto d'ingresso per lavoro subordinato, presentata dopo il rilascio del nulla osta al lavoro del 4 luglio 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio dell'Ambasciata d'Italia a Dhaka sulla domanda di visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato, nonché dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere mediante l'adozione di un provvedimento espresso. La domanda è stata proposta anche in via cautelare, ai sensi dell'art. 55 c.p.a., in relazione alla protratta mancata definizione dell'istanza, presentata a seguito del rilascio del nulla osta lavoro del 4 luglio 2024.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base della domanda cautelare; il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti per adottare una misura cautelare ordinando la sollecita convocazione del richiedente e l'adozione di un provvedimento formale sulla domanda di visto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati in relazione alla tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e al conseguente oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando l'amministrazione non abbia definito una domanda di visto d'ingresso per lavoro subordinato, il giudice amministrativo può ordinare la sollecita convocazione dell'interessato quale misura funzionale all'adozione di un provvedimento espresso, senza anticipare la decisione sul contenuto del visto.
- La tutela cautelare avverso il silenzio può essere accordata per accelerare la conclusione del procedimento mediante un provvedimento espresso, lasciando impregiudicata la decisione di merito sull'obbligo di provvedere e sull'esito dell'istanza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 11 mar 2026Ordinanza n. 540/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 11 mar 2026Ordinanza n. 31/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 11 mar 2026Ordinanza n. 117/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 11 mar 2026Ordinanza n. 118/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 11 mar 2026Ordinanza n. 114/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 11 mar 2026Ordinanza n. 115/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →