Cassazione Penale, Sentenza n. 13845/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato (art. 671 c.p.p.). La ricorrente deduceva nullità della motivazione per travisamento, omissione, illogicità e contraddittorietà, sostenendo che l'identità delle modalità delle condotte, la tipologia dei reati, la causale delle violazioni e l'omogeneità del bene giuridico tutelato indicavano l'esistenza di un medesimo proposito criminoso e quindi l'esistenza della continuazione.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il motivo meramente confutativo e ha valutato che il giudice dell'esecuzione si è uniformato al dictum della precedente sentenza di annullamento, integrando le lacune motivazionali con un'esposizione razionale e non illogica. La Corte ha ricordato che l'accertamento dell'unicità del disegno criminoso è giudizio di fatto di competenza del giudice di merito/di esecuzione e che grava sulla parte che chiede la continuazione l'onere di allegare elementi specifici e concreti. Il Tribunale, nel rigettare l'istanza, ha valorizzato elementi contrari alla continuazione: reati commessi in province diverse, intervallo temporale superiore a un anno e nove mesi, eterogeneità soggettiva (concorso in alcuni fatti e azione solitaria in altri) e mancanza di collegamenti concreti (es. prova di una partita comune di banconote). Per queste ragioni la censura è stata ritenuta generica e mirata a una rivalutazione dei fatti. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina la possibilità di riconoscere la continuazione in fase esecutiva; richiede la prova dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso per le condotte oggetto delle sentenze esecutive.
Prevede la condanna alle spese in caso di ricorso inammissibile e la possibilità di sanzione pecuniaria; applicata per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese e della somma in favore della cassa delle ammende.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
Principio secondo cui il riconoscimento della continuazione richiede una rigorosa verifica di concreti indicatori (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, cause, modalità, sistematicità) e che non è sufficiente la mera presenza di alcuni indici se i reati risultano frutto di determinazioni estemporanee o di abitudini delinquenziali.
Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018 (D'Andrea) e Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012 (Pappalardo)
Confermano che l'accertamento dell'unicità del disegno criminoso è valutazione di fatto riservata al giudice di merito o al giudice dell'esecuzione, sottratta al sindacato di legittimità salvo vizi di motivazione.
Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016 (D'Amico) e altra giurisprudenza (Faneli, Benevenga)
Principio che in fase di esecuzione grava sull'istante l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno dell'esistenza del medesimo disegno criminoso; la sola contiguità cronologica o identità dei titoli di reato è insufficiente.
Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012 (Abbassi) e Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016 (Eloumari)
Distinzione tra continuazione, che richiede un progetto unitario preesistente, e serialità o programma di vita delinquenziale (recidiva, abitualità) che non equivalgono al requisito della continuazione.
Massime di principio
- La prova della continuazione in sede esecutiva richiede elementi concreti e specifici che dimostrino l'esistenza di un unico progetto criminoso formulato sin dal primo reato; non basta la somiglianza o l'identità tipologica dei reati.
- L'onere di allegazione grava su chi chiede il riconoscimento della continuazione: occorre presentare indicatori quali contiguità spazio-temporale ravvicinata, collegamenti probatori (es. stessa partita di beni), modalità identiche non occasionali, accordi o prove di pianificazione.
- Il giudice dell'esecuzione svolge valutazioni di fatto riservate alla sua competenza; la Corte di cassazione sindaca solo la correttezza logico-giuridica della motivazione e non può rivedere liberamente la valutazione probatoria.
- Fattori che ostano al riconoscimento della continuazione: ampia distanza temporale fra i reati, luogo di commissione differente, eterogeneità della partecipazione soggettiva (concorso in alcuni episodi e azione solitaria in altri), mancanza di collegamenti materiali tra i fatti.
- In situazioni simili è opportuno per chi chiede la continuazione produrre elementi nuovi e specifici (comunicazioni, prove materiali che colleghino gli eventi, tracce comuni come una partita unica di banconote, pianificazioni documentate) per evitare che la richiesta sia considerata confutativa o generica.
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