Cassazione Penale, Sentenza n. 31026/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 22/12/2022 che aveva respinto il riesame della misura cautelare degli arresti domiciliari. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 274 c.p.p. (a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.), sostenendo l'assenza di gravi indizi di colpevolezza e l'inesistenza delle esigenze cautelari. Nello specifico contesta la presunta mancanza di elementi probatori a sostegno di un'associazione per delinquere, contesta il valore delle risultanze estratte da banche dati (VIES, spesometro, esterometro, SDI), la rilevanza delle anomalie nei documenti di trasporto (targhe non censite ACI), la credibilità delle dichiarazioni dei collaboratori/indagati (per presunto interesse a mitigare la propria posizione), l'assenza di indagini sulle società riconducibili al ricorrente e, infine, deduce la non attualità del pericolo alla luce del tempo trascorso e dell'applicazione di misure interdittive agli altri indagati; in via subordinata contesta la sproporzione della misura cautelare chiedendo misure meno afflittive.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse adeguatamente ricostruito l'esistenza di un'organizzazione dedita a una frode carosello con evasione fiscale stimata in complessivi 2.531.323,366 euro, e che gli elementi raccolti (banche dati, anomalie nei documenti di trasporto, referti acquisiti presso "Olpneus s.r.l.", tabulati telefonici, dichiarazioni di altri indagati, controlli di Polizia giudiziaria e ruolo apicale del ricorrente nelle società ceche) fossero precisi e congrui ai fini del vaglio di gravità indiziaria. Quanto all'attualità del pericolo di reiterazione, la Corte ha ritenuto che la protrazione pluriennale, la serialità, la professionalità delle condotte e la posizione apicale del ricorrente giustificassero una valutazione prognostica di rischio concreto, non neutralizzato dalle misure interdittive applicate ad altri soggetti. Anche il profilo della proporzionalità è stato rigettato: la gravità e la capacità criminale del ricorrente hanno reso inidonee misure meno afflittive. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla cassa delle ammende la somma equitativamente fissata in euro 3.000,00.
Norme richiamate
Regola i presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, in particolare il requisito dell'attualità del pericolo; la Corte interpreta il requisito come valutazione prognostica della possibilità di reiterazione, tenendo conto di durata, serialità, professionalità delle condotte e della personalità dell'indagato
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Indica il motivo di ricorso per cassazione invocato (violazione di norme sostanziali relative alle misure cautelari); la Corte ha valutato la doglianza come inammissibile o manifestamente infondata alla luce degli accertamenti compiuti
Giurisprudenza di riferimento (Sez. 5)
Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022 (Iordachescu) e Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2022 (Magliulo)
Richiamati principi consolidati sulla nozione di attualità del pericolo: non è richiesta l'imminenza di specifiche occasioni di recidiva ma una valutazione prognostica basata sulle circostanze concrete, che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia il tempo trascorso dai fatti
Massime di principio
- La sussistenza di "gravi indizi" in sede cautelare non richiede la prova definitiva ma una convergenza di elementi precisi e congrui; contestazioni meramente alternative o spiegazioni che non affrontano tutti gli elementi probatori significativi hanno scarse possibilità di successo
- Il requisito dell'attualità del pericolo va valutato in chiave prognostica: durata, serialità, professionalità delle condotte e ruolo apicale nell'organizzazione possono giustificare la persistenza del rischio di reiterazione anche a distanza nel tempo
- L'applicazione di misure interdittive ad altri soggetti non escludere automaticamente la possibilità di reiterazione da parte di chi dimostri capacità di individuare nuovi "prestanome" o modalità per eludere i vincoli
- Le giustificazioni tecniche sul valore di singoli elementi (banche dati, anomalie documentali, mancanza di tracce telematiche) devono confrontarsi con l'insieme probatorio; la Corte di legittimità tende a confermare valutazioni che emergono da un quadro complessivo coerente
- Sul punto della proporzionalità, la gravità del fatto e la rilevanza del ruolo del soggetto nell'organizzazione orientano verso misure più afflittive se quelle meno restrittive si rivelano idonee solo formalmente
- In Cassazione le censure di merito prive di specificità o che offrono semplici alternative interpretative dei fatti sono frequentemente dichiarate inammissibili o rigettate
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