Cassazione Penale, Ordinanza n. 12561/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando così la sentenza di appello che aveva mantenuto la condanna per evasione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per evasione. Il primo motivo deduceva la mancata configurabilità del reato in ragione di un grave deficit uditivo, sostenendo che tale condizione avrebbe escluso o inciso in modo decisivo sulla sua responsabilità. Il secondo motivo contestava la mancata disapplicazione della recidiva contestata. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi non idonei a superare la motivazione della sentenza impugnata, valorizzando che il giudice di merito aveva già reso una motivazione logica, coerente e puntuale sulla sussistenza del reato e sulla recidiva.
Norme richiamate
È il reato per cui era stata confermata la condanna; la Corte non ne rivede il merito perché la motivazione del giudice di appello è ritenuta immune da vizi logici e coerente.
recidiva
La doglianza sulla recidiva è stata ritenuta inammissibile, poiché la motivazione della sentenza impugnata sul punto era sorretta da un percorso logico immune da vizi.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una nuova valutazione del merito quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logica, coerente e puntuale.
- Una deduzione difensiva fondata su una condizione fisica dell'imputato, per incidere sulla configurabilità del reato, deve confrontarsi con la motivazione del giudice di merito; se questa è congrua, la censura non è scrutinabile in cassazione come vizio di legittimità.
- Le contestazioni sulla recidiva sono inammissibili quando si limitano a prospettare una diversa lettura del materiale valutativo già esaminato dal giudice di merito, in presenza di motivazione immune da vizi.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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