Cassazione Penale, Ordinanza n. 10865/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la statuizione della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'unico motivo di ricorso deduceva violazione di legge in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell'appello pronunciata dalla Corte d'appello. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la decisione di inammissibilità fosse erronea. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era a sua volta privo di specificità e comunque manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato l'inammissibilità dell'impugnazione evidenziando che l'appellante si era limitato a formulare principi di diritto generici, senza confronto con il caso concreto, con gli elementi probatori raccolti e con le ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Il ricorso che censura la declaratoria di inammissibilità dell'appello è inammissibile quando il motivo è generico, privo di specificità e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a contestare in modo generico la declaratoria di inammissibilità dell'appello senza indicare specificamente quali argomenti della decisione di secondo grado siano erronei.
- La Corte territoriale può dichiarare inammissibile l'appello quando l'impugnazione non si confronta con la sentenza gravata e si riduce alla riproposizione di enunciati astratti, privi di riferimento al caso concreto, alle prove e alle rationes decidendi.
- La censura in cassazione deve possedere specificità e deve misurarsi con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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