Cassazione Civile, Ordinanza n. 34164/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce nell’ambito di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento già omologato e poi oggetto di richiesta di modifica ex art. 13, comma 4-ter, l. n. 3/2012. La debitrice, dopo aver già eseguito in larga parte il piano e soddisfatto gli altri creditori, chiese di differire di un anno il pagamento delle rate dovute alla cessionaria del credito ipotecario, prevedendo il pagamento degli interessi legali. L’istanza fu comunicata ai creditori e, non essendo pervenuti dissensi nel termine, il tribunale omologò la modifica. La creditrice contestò in reclamo l’ammissibilità della modifica, chiedendo in sostanza la risoluzione dell’accordo per inadempimento e l’apertura della liquidazione controllata; il tribunale respinse il reclamo. In cassazione la creditrice dedusse: 1) falsa applicazione degli artt. 10 e 11 l. n. 3/2012, sostenendo che la modifica dovesse essere sottoposta al voto solo del proprio credito e non di tutti i creditori, poiché gli altri erano già stati soddisfatti; 2) violazione dell’art. 12 l. n. 3/2012 per mancato giudizio comparativo tra accordo modificato e alternativa liquidatoria; 3) violazione dell’art. 13, comma 4-ter, per omessa considerazione del fatto che l’obbligo di pagamento sarebbe stato assunto dal socio finanziatore; 4) motivazione apparente e assenza di fattibilità economica del piano. La debitrice resistette e propose ricorso incidentale condizionato, lamentando carenza di legittimazione attiva della creditrice e la mancata sospensione del procedimento per la pendenza di cause parallele a Torino.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la modifica della proposta, per ragioni non imputabili al debitore, deve essere comunicata a tutti i creditori coinvolti sin dall’origine, anche se nel frattempo alcuni siano stati già soddisfatti, perché l’accordo è istituto concorsuale e collettivo fino alla sua completa esecuzione. Ha rigettato il secondo motivo osservando che la creditrice non era legittimata a contestare la convenienza dell’accordo modificato rispetto alla liquidazione: non era creditore non aderente, né escluso, né altro interessato; comunque il tribunale aveva svolto una valutazione di merito non sindacabile. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, trattandosi di apprezzamento di merito sull’impossibilità di esecuzione non imputabile al debitore e avendo il tribunale espressamente considerato la circostanza relativa alla provvista del socio finanziatore, escludendo che ciò spostasse il rilevante inadempimento dalla società debitrice al socio. Ha ritenuto manifestamente infondato il quarto motivo, rilevando che la motivazione del decreto non era apparente e che il giudice di merito aveva dato conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni della conferma, contrapponendo ai rilievi della creditrice ulteriori dati e argomentazioni. Il ricorso incidentale, qualificato come condizionato, è stato assorbito. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente principale alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come parte della procedura cui rinvia l’art. 13, comma 4-ter, per la modifica dell’accordo di composizione della crisi, con coinvolgimento di tutti i creditori originari.
Richiamato per affermare che il meccanismo di comunicazione/dissenso coinvolge tutti i creditori della procedura e che il silenzio del creditore determina mancata opposizione.
La contestazione della convenienza può essere proposta solo dai creditori non aderenti o esclusi, oppure da altri interessati; nel caso concreto la creditrice non rientrava in tali categorie.
art. 13, comma 4-ter, l. n. 3/2012
Il rinvio ai paragrafi 2 e 3 della sezione comporta che la modifica della proposta per ragioni non imputabili al debitore debba essere comunicata a tutti i creditori originari, anche se alcuni già soddisfatti.
La richiesta di sospensione è stata ritenuta non delibabile nel giudizio di reclamo sull’omologa, perché il reclamo ha ad oggetto la legittimità del provvedimento impugnato.
art. 111 Cost.
La motivazione del provvedimento è stata ritenuta sufficiente a rispettare il "minimo costituzionale".
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso principale.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in presenza dei presupposti previsti dalla legge.
Massime di principio
- Nell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, la modifica della proposta per ragioni non imputabili al debitore segue il rito concorsuale originario e deve essere portata a conoscenza di tutti i creditori coinvolti fin dall’inizio, anche di quelli già integralmente soddisfatti nelle more.
- La contestazione della convenienza dell’accordo è proponibile solo dai soggetti espressamente legittimati dalla disciplina speciale; il creditore che non abbia manifestato dissenso, e nei cui confronti si sia formato il silenzio-assenso, non può essere equiparato al creditore non aderente.
- Il giudizio sulla convenienza dell’accordo rispetto all’alternativa liquidatoria e quello sulla concreta impossibilità di esecuzione dell’accordo attengono al merito e, se motivati in modo non apparente, non sono sindacabili in cassazione.
- La motivazione per relationem non è di per sé nulla, purché consenta di individuare in modo chiaro le ragioni della decisione e dia conto, anche sinteticamente, delle censure mosse in impugnazione.
- Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando l’argomentazione sia del tutto inidonea a rendere percepibile la ratio decidendi; non è sufficiente la mera sinteticità o la riproduzione di contenuti di altri atti se la decisione resta riferibile al giudice e comprensibile.
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