Cassazione Penale, Sentenza n. 16490/2022 del 28/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, aveva annullato la revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca di 48.445,60 euro ritenuti profitto del reato di peculato. Le condotte contestate: un bonifico di 24.048,00 euro dall'azienda sottoposta a confisca di prevenzione indicato come "acconto compenso liquidatore" e l'appropriazione di 30.781,44 euro quale "compenso amministratore" per l'anno 2018, disposti senza le necessarie autorizzazioni. Il GIP aveva revocato il sequestro per mancanza del dolo (autorizzazione orale o riferimento a un bilancio non definitivo), mentre il Tribunale aveva ritenuto esistesse il fumus del reato per l'assenza di potere di autoliquidazione. In Cassazione il ricorrente deduceva inesistenza del dolo e censurava la quantificazione del profitto, che a suo dire avrebbe dovuto essere depurato del valore dell'attività effettivamente svolta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il limite del sindacato di legittimità nelle impugnazioni contro provvedimenti del tribunale del riesame (art. 325 c.p.p.), che consente il controllo solo per violazione di legge e non per riconsiderazione del fatto o dell'adeguatezza argomentativa, salvo motivazione assente o meramente apparente. Ha poi confermato i principi di giurisprudenza secondo cui l'autoliquidazione da parte di amministratori o liquidatori di somme pertinenti a beni gestiti non è consentita e può integrare peculato; l'assenza di autorizzazione formale e la qualifica professionale del ricorrente rendevano manifesta la conoscenza dell'illegittimità dell'operare senza provvedimento autorizzativo, quindi era ravvisabile il dolo. Ha inoltre ritenuto inammissibile la censura sulla quantificazione: il peculato è reato istantaneo e il profitto coincide con le somme appropriate. Condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
Limita il sindacato della Corte di Cassazione alle sole violazioni di legge per le impugnazioni avverso provvedimenti del tribunale del riesame in materia di misure cautelari reali
artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen.
Richiamati come ambito procedurale relativo alle ordinanze del tribunale del riesame impugnabili in Cassazione
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Indica i limiti del controllo in Cassazione sulla motivazione delle decisioni di merito; la censura dell'illogicità manifesta non rientra nelle ipotesi di vizio impugnabile se non quando la motivazione sia assente o meramente apparente
art. 311, comma 2 cod. proc. pen.
Esempio normativo citato per rendere il principio del limite del sindacato di merito nel ricorso per Cassazione (contesto delle misure cautelari personali)
art. 4, L. n. 1423/1956
Citato come riferimento normativo in tema di ricorsi limitati alla violazione di legge (contesto storico-normativo delle impugnazioni su misure di prevenzione)
Sez. U., n. 38691 del 25/06/2009 (Caruso)
Giurisprudenza consolidata che esclude la possibilità di autotutela dell'amministratore/liquidatore di trattenere somme pertinenti all'ufficio; l'autoliquidazione non è consentita e può integrare peculato
Sez. 6, n. 33472 del 22/06/2011 (Siciliano)
Conferma che l'amministratore di beni confiscati o il commissario liquidatore non possono autoliquidarsi somme pertinenti ai beni di cui hanno disponibilità per ragioni d'ufficio
Sez. 6, n. 5576/1998 (Ferri)
Precedente che riconosce il divieto di autoliquidazione per il commissario liquidatore
Sez. 6, n. 1865 del 29/09/2020 (Sammartano)
Ribadisce che il diritto al compenso esiste ma la determinazione spetta all'autorità secondo modalità di legge, non all'autotutela dell'amministratore
Sez. U., n. 3891 del 2009
Principio che il peculato è reato istantaneo e si consuma nel momento dell'appropriazione; il profitto coincide con il vantaggio immediato ottenuto dall'agente
Massime di principio
- Gli amministratori giudiziari, i liquidatori e i commissari non possono autoliquidare compensi né prelevare somme pertinenti ai beni gestiti senza un provvedimento formale dell'autorità competente: tale condotta può integrare il reato di peculato.
- Per difendersi efficacemente, bisogna produrre autorizzazioni formali o provvedimenti espliciti, comunicazioni ufficiali e bilanci approvati; affidarsi ad autorizzazioni orali o a bilanci non approvati è inidoneo a escludere il dolo.
- In Cassazione contro decisioni del tribunale del riesame in materia di misure reali il sindacato è limitato a questioni di violazione di legge; non è possibile chiedere la riforma per mera valutazione di fatto o per presunta illogicità della motivazione, salvo che la motivazione sia del tutto assente o meramente apparente.
- La quantificazione del profitto da peculato coincide, in linea generale, con le somme inappropriate al momento dell'atto: per ottenere una depurazione occorre dimostrare che le somme corrispondessero effettivamente a prestazioni autorizzate e provate.
- Per evitare contestazioni future, le richieste di compenso o acconti devono essere formalizzate e autorizzate dall'autorità competente prima dell'erogazione; ogni disposizione finanziaria deve avere un atto abilitante e tracciabile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16262/2022 del 28/04/2022
- Sentenza penale · 28 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16265/2022 del 28/04/2022
- Sentenza penale · 28 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16266/2022 del 28/04/2022
- Sentenza penale · 28 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16267/2022 del 28/04/2022
- Sentenza penale · 28 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16268/2022 del 28/04/2022
- Sentenza penale · 28 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16269/2022 del 28/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →