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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21813/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno che aveva confermato gli arresti domiciliari disposti dal GIP nei confronti di Giuseppe Pirozzi per reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (capi 16A e 16B). Il ricorrente ha articolato sei censure: (1 e 3) tardiva trasmissione di atti dalla Procura al Tribunale del riesame; (2) utilizzazione, ai fini cautelari, dei verbali degli interrogatori resi da Raffaele Nappi in altro procedimento dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari del procedimento contro Pirozzi (eccezione di inutilizzabilità ai sensi degli artt. 405 e 407 c.p.p.); (4) tardiva richiesta di misura cautelare da parte della Procura (art. 291 c.p.p.); (5) carenza motivazionale circa l'idoneità delle intercettazioni a dimostrare la gravità indiziaria (art. 273 c.p.p.); (6) insufficienza della valutazione delle esigenze cautelari (art. 274, comma 1, lett. c, c.p.p.), anche in relazione a nuovi elementi acquisiti dopo l'originaria istanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi 1 e 3 per difetto di specificità (mancata indicazione degli atti e della loro rilevanza), ha accolto il secondo motivo: ha rilevato che il Tribunale del riesame non ha effettuato la necessaria verifica analitica se gli interrogatori di Nappi fossero realmente provenienti da un procedimento oggettivamente e soggettivamente diverso e non frutto di indagini funzionali a verificare elementi già emersi nel procedimento i cui termini erano scaduti. Per tale carenza motivazionale e argomentativa la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale del riesame di Salerno per nuovo giudizio, invitando a chiarire il contesto processuale e la datazione/funzione probatoria degli atti utilizzati. Le restanti censure (4, 5 e 6) sono state dichiarate assorbite, in quanto il loro esame richiede la valutazione del compendio indiziario che dovrà essere nuovamente esaminato dal Tribunale del riesame.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in relazione al giudizio di riesame; la Cassazione ne usa il riferimento per contestualizzare l'oggetto dell'istanza e le regole del riesame cautelare.

  • art. 405 cod. proc. pen.

    Richiamato quale disciplina dei termini di durata delle indagini preliminari; la Corte ricorda che atti e acquisizioni successive ai termini possono essere inutilizzabili salvo casi tassativi.

  • art. 407 cod. proc. pen.

    Richiamato congiuntamente all'art. 405: gli elementi acquisiti dopo la scadenza dei termini possono essere utilizzati ai fini cautelari solo se provengono 'aliunde' o da procedimenti diversi oggettivamente e soggettivamente; la Cassazione applica questo principio al caso concreto.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma sulla motivazione dei provvedimenti cautelari e sul giudizio di gravità indiziaria; la Corte osserva che il Tribunale del riesame deve rendere conto in modo specifico della valenza probatoria delle intercettazioni e degli altri elementi.

  • art. 274, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.

    Criterio di rilevanza per l'applicazione di misure cautelari (gravità del fatto e intensità del disvalore); la Corte evidenzia che la sussistenza delle esigenze cautelari va dimostrata con adeguata argomentazione, ma ha rinviato la verifica al riesame.

  • art. 291 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa per contestare la tardiva richiesta di misura cautelare; la Cassazione ha ritenuto la questione assorbita in ragione del rinvio volto a rinnovare la valutazione del compendio indiziario.

  • art. 110 e art. 483 cod. pen. e art. 12 d.lgs. 286/1998

    Norme sostanziali richiamate nella rubrica dei capi d'imputazione (concorso in reato, falso e norme sul favoreggiamento dell'immigrazione clandestina); la decisione non entra nel merito della colpevolezza ma queste norme delineano i fatti contestati.

Massime di principio

  • Gli atti di indagine acquisiti dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari possono essere utilizzati ai fini cautelari solo se provengono 'aliunde' (da indagini estranee) o da procedimenti relativi a fatti oggettivamente e soggettivamente diversi e non costituiscono il risultato di investigazioni finalizzate a verificare elementi già emersi nel procedimento i cui termini sono scaduti.
  • Per valutare l'utilizzabilità di atti provenienti da altri procedimenti è necessario un esame analitico e comparativo: data di compimento dei singoli atti, funzione probatoria loro attribuita e coincidenza/connessione degli oggetti e dei soggetti dei procedimenti coinvolti.
  • Le informative meramente riepilogative o le note della polizia giudiziaria che rielaborano indagini già svolte possono non essere considerate inutilizzabili se non introducono nuovi atti o materiale probatorio; conta la natura degli atti e il loro contenuto, non solo la data del deposito.
  • Il ricorso per cassazione che deduca omissioni processuali o tardività deve rispettare il principio di specificità: occorre indicare chiaramente gli atti dedotti, la loro rilevanza e la modalità in cui avrebbero inciso sul percorso decisorio, altrimenti la doglianza può essere dichiarata inammissibile.
  • Se il giudice di merito non fornisce una motivazione specifica e circostanziata circa la provenienza e la funzione probatoria di atti assunti tardivamente, la Cassazione può annullare il provvedimento e rinviare per un nuovo esame, con richiesta esplicita di chiarire la cronologia e l'autonomia delle fonti di prova.
  • Le questioni relative alla legittimità del compendio indiziario (gravità indiziaria ed esigenze cautelari) spesso risultano interconnesse con l'accertamento dell'utilizzabilità di elementi di prova; l'esito del riesame dipenderà dalla ricostruzione cronologica e funzionale degli atti probatori.

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