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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07101/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello per violazione dell'art. 548 comma 3 c.p.p. nel testo anteriore alla legge n. 67/2014 e degli artt. 24 e 111 Cost., deducendo che le notifiche dell'estratto contumaciale di primo grado e del decreto di fissazione del giudizio d'appello erano state eseguite al difensore d'ufficio senza che ciò dimostrasse la conoscenza effettiva del procedimento da parte dell'imputato contumace. Contestava altresì che la Corte d'appello non avesse verificato l'effettivo instaurarsi del rapporto professionale con il difensore domiciliatario e sosteneva di non aver avuto conoscenza né della prima né della seconda sentenza e della vocatio in iudicium.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente, avendo già ottenuto la rimessione in termini dalla stessa Corte (ordinanza n. 682/2025) per impugnare la sentenza di appello, non potesse ora utilizzare il mezzo di Cassazione per ottenere una nuova restituzione in termini riguardo alla sentenza di primo grado. La Corte ha chiarito che l'istituto della restituzione in termini (nella sua articolazione storica e secondo la giurisprudenza) è restitutorio del solo diritto di impugnazione e non ha effetto regressivo del processo: non può quindi determinare la regresso a gradi anteriori per far valere mancata conoscenza di atti o notifiche precedenti, né sostituirsi agli strumenti previsti (es. art. 670 c.p.p. o la rescissione del giudicato nei casi previsti). Inoltre la regolarità formale delle notifiche non era stata contestata mediante i rimedi processuali dovuti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 548 comma 3 c.p.p. (previgente)

    Richiamato dalla difesa in rapporto alla notifica dell'estratto contumaciale; la Corte osserva che, rispetto alla sentenza di primo grado soggetta alla previgente disciplina della contumacia, rileva la regolarità formale delle notifiche e che la mancata conoscenza reale non può essere dedotta in Cassazione senza avere utilizzato i rimedi ordinari (es. art. 670).

  • art. 175 comma 2 c.p.p. (testo introdotto dalla legge n. 60/2005, previgente alla l. n. 67/2014)

    «Se è stata pronunciata sentenza contumaciale (…), l’imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l’autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica.»

    La Corte ricorda che la rimessione in termini sulla base di questa norma è finalizzata a ristabilire il diritto di impugnare la sentenza contumaciale, senza effetto regressivo sul processo; spetta al giudice verificare l'effettiva conoscenza. Non può essere usata per far regredire il procedimento a gradi anteriori.

  • art. 670 c.p.p.

    Strumento procedurale idoneo per contestare la formazione o l'efficacia del titolo esecutivo (es. nullità della notifica di estratti contumaciali o decreti di citazione). La Corte segnala che il ricorrente non aveva sollevato questioni ex art. 670 nella precedente istanza di rimessione in termini.

  • art. 420-bis c.p.p.

    Norma richiamata nella distinzione tra processo celebrato in assenza (art. 420-bis) e procedimento contumaciale: la rescissione del giudicato si applica ai procedimenti in cui sia stata dichiarata l'assenza ai sensi di tale articolo, mentre per i procedimenti contumaciali resta rilevante la disciplina della restituzione in termini nel testo previgente.

  • art. 625-ter c.p.p.

    Norma che disciplina la rescissione del giudicato; la Corte ne distingue l'ambito di applicazione rispetto alla restituzione in termini, sottolineando che la rescissione ha portata più ampia e può comportare la regressione del processo.

  • art. 176 c.p.p.

    Richiamato come disposizione che consente, dopo la restituzione in termini, la rinnovazione di atti ai quali la parte aveva diritto di assistere, a tutela del diritto di difesa; conferma la funzione restitutoria e non regressiva dell'istituto.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma sulla condanna alle spese di Cassazione; su questa base la Corte ha posto le spese a carico del ricorrente essendo il ricorso inammissibile.

  • Legge n. 60/2005

    Ha modificato l'art. 175 c.p.p. introdurre la rimessione in termini per sentenze contumaciali salvo effettiva conoscenza; richiamata dalla Corte per ricostruire il quadro normativo storico.

  • Legge n. 67/2014 (riforma che abrogò la 'contumacia' e introdusse il processo in assenza)

    Ha modificato l'assetto dei rimedi ripristinatori introducendo il processo in assenza e la rescissione del giudicato; la Corte evidenzia la distinzione tra i rimedi previsti dalla disciplina ante e post riforma e la persistenza, per i procedimenti contumaciali anteriori, dell'applicabilità della restituzione ex art. 175 previgente.

Massime di principio

  • La restituzione in termini per sentenze contumaciali è finalizzata esclusivamente a ristabilire il diritto di impugnazione e non produce una regressione automatica del processo ai gradi precedenti.
  • Se si intende contestare la validità formale o sostanziale di notifiche (estratti contumaciali, decreti di citazione) è necessario esperire i rimedi ordinari (ad es. art. 670 c.p.p.) nel corso del processo o nella procedura di restituzione in termini, pena l'irricevibilità di deduzioni tardive in Cassazione.
  • Una volta ottenuta la rimessione in termini per impugnare una sentenza d'appello, non è ammissibile chiedere successivamente, tramite cassazione, una nuova restituzione a ritroso circa la sentenza di primo grado: ciò equivale a conferire effetto regressivo all'istituto, cui la giurisprudenza resiste.
  • La mancata conoscenza effettiva del procedimento deve essere allegata e, ove possibile, provata tempestivamente; l'autorità giudiziaria ha il compito di verificarne l'effettiva esistenza al momento della richiesta di rimessione.
  • Nei procedimenti regolati dal moderno istituto dell'assenza (post riforma) la rescissione del giudicato può essere lo strumento più appropriato per ottenere la regressione del processo; pertanto occorre scegliere il rimedio coerente con la fattispecie e il periodo normativo di riferimento.
  • La notifica a un difensore d'ufficio o domiciliatario, salvo che si dimostri l'inesistenza del rapporto professionale o la totale assenza di conoscenza, conserva efficacia formale; le contestazioni devono essere mosse con gli specifici strumenti processuali e non in sede di ricorso per vizi già non dedotti.
  • In sede difensiva pratica: verificare immediatamente la tempestività delle impugnazioni e, in caso di contumacia o assenza, valutare prontamente la rimessione in termini o i rimedi ex art. 670, o la rescissione del giudicato secondo la normativa vigente, evitando tentativi dilatori o ricorsi inammissibili.

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