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Ordinanza

Ordinanza n. 758/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600890

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare esclusivamente ai fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospendere espressamente la sentenza impugnata e senza anticipare una decisione sul merito. Ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, fissata al 24 settembre 2026. Le spese sono state compensate.

Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lombardia che aveva respinto il ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il cittadino straniero ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lombardia n. 3969/2025, chiedendo in via incidentale la sospensione della sua efficacia. Il testo non specifica l'atto amministrativo originariamente contestato né i motivi articolati nell'appello. Il Consiglio di Stato ha rilevato che la problematica richiede un approfondimento proprio nella sede di merito e che, sotto il profilo del fumus, potrebbero sussistere aspetti meritevoli di disamina.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della domanda cautelare proposta in appello.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, quando le esigenze cautelari risultano adeguatamente tutelabili mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, di disporre tale fissazione in luogo di una diversa misura cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, quando la questione presenta profili suscettibili di ulteriore approfondimento e le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte dalla rapida definizione del giudizio, il giudice può accogliere l'istanza ai soli fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a. e fissare sollecitamente l'udienza di merito.
  • La fissazione sollecita dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. costituisce una misura cautelare distinta dalla sospensione dell'efficacia della sentenza o dell'atto impugnato e non comporta, di per sé, una decisione anticipata sulla fondatezza dell'appello.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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