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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00076/2025 del 02/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il difensore di un soggetto nei cui confronti era stata disposta con sentenza definitiva la confisca di somme di denaro ha proposto ricorso contro l'ordinanza della Corte d'Appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revoca della confisca. Secondo il provvedimento impugnato, l'istanza era una mera riproposizione di una precedente richiesta già rigettata, basata sugli stessi elementi e sulle stesse valutazioni. Il ricorso si articolava in due motivi: con il primo si lamentava che, per ragioni asseritamente imputabili alla cancelleria, fossero stati iscritti due procedimenti aventi il medesimo oggetto e che la Corte avrebbe dovuto riunirli; con il secondo si deduceva vizio di motivazione, sostenendo che i beni confiscati appartenessero a soggetto estraneo al processo e che, comunque, l'estinzione del reato per morte del reo avrebbe dovuto impedire l'applicazione della misura di sicurezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, perché non confutava la declaratoria di inammissibilità fondata sul carattere reiterativo della domanda, limitandosi a sostenere che i due procedimenti andavano riuniti, senza spiegare quale rilievo decisivo ciò avrebbe avuto sul merito. Di conseguenza anche il secondo motivo, attinente al merito della revoca della confisca, è stato ritenuto inammissibile, poiché non superava la preclusione derivante dalla precedente inammissibilità dell'istanza. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 2, c.p.p.

    Consente al giudice dell'esecuzione di dichiarare inammissibile un'istanza quando essa sia mera riproposizione di una precedente richiesta già decisa sugli stessi elementi e sulle medesime valutazioni, in assenza di sopravvenienze nuove.

  • Cassa delle ammende

    Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel procedimento di esecuzione, una nuova istanza è inammissibile quando ripropone pedissequamente una domanda già rigettata, fondata sui medesimi elementi di fatto e sulle stesse valutazioni, senza allegare sopravvenienze rilevanti.
  • Il ricorso per cassazione contro una declaratoria di inammissibilità deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata; censure che attengano a profili diversi o che presuppongano il merito senza superare la preclusione processuale non sono idonee a scalfire la decisione.
  • La dedotta irregolare gestione interna dei procedimenti o la mancata riunione di fascicoli aventi il medesimo oggetto non è decisiva se non viene spiegato in che modo tale omissione abbia inciso sulla statuizione di inammissibilità o sul concreto diritto fatto valere.
  • Quando il giudice dell'esecuzione dichiara inammissibile l'istanza per reiterazione, i motivi che investono il merito della richiesta restano inammissibili se non superano prima la ragione ostativa processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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