Cassazione Penale, Sentenza n. 23179/2022 del 14/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore impugna l'ordinanza che ha rigettato il riesame della custodia in carcere disposta il 1 ottobre 2021, lamentando la violazione di legge e vizio di motivazione per l'omesso avviso all'indagato-detenuto del differimento dell'udienza di riesame inizialmente fissata per il 27 ottobre 2021 e rinviata al 2 novembre 2021 a causa della tardività dell'avviso al difensore. Si sostiene che l'indagato avrebbe avuto diritto all'avviso per poter chiedere di partecipare all'udienza ai sensi dei commi 6 e 8 dell'art. 309 c.p.p. o del comma 9-bis, e che l'omessa comunicazione determinerebbe nullità assoluta.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile per aspecificità e manifesta infondatezza. La presunta violazione non è fondata: secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Ramondo), il detenuto può partecipare personalmente all'udienza di riesame solo se ne ha fatto esplicita richiesta con l'istanza di riesame (o successivamente con istanza di differimento ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis); nel caso non risulta alcuna richiesta di partecipazione da parte dell'indagato e il rinvio era stato disposto unicamente per sanare la tardività dell'avviso al difensore, per cui non era dovuto un nuovo avviso all'imputato. Inoltre la presunta rinuncia all'impugnazione trasmessa dal difensore è ritenuta invalida perché non sottoscritta direttamente dall'interessato né munita di procura speciale. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; non si danno gli avvisi ex art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p. poiché l'interessato è ora sottoposto agli arresti domiciliari.
Norme richiamate
Secondo la giurisprudenza richiamata (Sez. U, Ramondo), nel riesame avverso misure cautelari la persona detenuta può partecipare personalmente all'udienza solo se ha espressamente richiesto tale partecipazione con l'istanza di riesame (o con successiva istanza di differimento ai sensi del comma 9-bis); pertanto la semplice mancata reiterazione dell'avviso non impone automaticamente un nuovo avviso all'imputato se non vi è stata domanda di partecipazione.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto non necessario il compimento degli adempimenti previsti da questa norma nel caso concreto poiché l'interessato era sottoposto a misura alternativa (arresti domiciliari) al momento della decisione.
Sez. U, Sentenza n. 11803 del 27/02/2020 (Ramondo)
Giurisprudenza di riferimento che interpreta l'art. 309 c.p.p.: la comparizione personale del detenuto al riesame è subordinata a sua richiesta; la corte richiama questo principio per escludere l'obbligo di nuovo avviso all'imputato dopo il rinvio disposto per tardività dell'avviso al difensore.
Sez. U, Sentenza n. 12603 del 24/11/2015 (Celso)
Principio secondo cui la rinuncia all'impugnazione ha efficacia solo se sottoscritta dall'interessato o conferita mediante procura speciale al difensore; in mancanza la rinuncia è invalida.
Corte Costituzionale, Sentenza n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla condanna alla Cassa delle ammende: la sanzione può essere applicata salvo che non vi sia colpa da parte del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso si è ritenuto non sussistere tale colpa e si è comunque irrogata una somma ritenuta equa.
Massime di principio
- Nel procedimento di riesame avverso misure cautelari, il detenuto non ha diritto automatico di partecipare all'udienza: deve chiedere espressamente la comparizione nell'istanza di riesame o successivamente (art. 309 c.p.p.).
- Il rinvio dell'udienza disposto per sanare un vizio di notifica al difensore non impone di regola un nuovo avviso all'indagato-detenuto, salvo che quest'ultimo abbia chiesto di partecipare all'udienza.
- La mancata comunicazione al difensore può giustificare il differimento dell'udienza; la parte che si ritiene pregiudicata deve dimostrare di aver adempiuto agli oneri richiesti dalla normativa (es. richiesta di partecipazione).
- La rinuncia all'impugnazione è valida solo se sottoscritta direttamente dall'interessato o se il difensore è munito di procura speciale; in assenza è invalida e inefficace.
- Le doglianze procedurali relative a nullità o vizi di notifica devono mostrare la specifica rilevanza e il concreto pregiudizio: l'asserita nullità non è automatica se la normativa prevede condizioni di esercizio di diritti (es. richiesta di comparizione).
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza o aspecificità, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e ad una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non risulti mancanza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23079/2022 del 14/06/2022
- Sentenza penale · 14 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23082/2022 del 14/06/2022
- Sentenza penale · 14 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23083/2022 del 14/06/2022
- Sentenza penale · 14 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23084/2022 del 14/06/2022
- Sentenza penale · 14 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23085/2022 del 14/06/2022
- Sentenza penale · 14 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23089/2022 del 14/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →