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Ordinanza

Ordinanza n. 979/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A. della graduatoria (Protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN - 264763), relativa all’elenco dei soggetti che potranno essere ammessi al finanziamento emanata dal Ministero del Turismo in data 20 novembre 2025 (di rettifica della precedente graduatoria in data 19 novembre 2025, anch'essa oggetto della presente impugnazione a titolo meramente cautelativo), nella quale le posizioni di pari merito sono state definite con sorteggio, non previsto quale modalità di scelta di soggetti in parità di punteggio dall’Avviso Pubblico del 3 giugno 2024, e previsto quale criterio di definizione delle posizioni di pari merito soltanto con atto in data 14 novembre 2025 (anche esso oggetto della presente impugnazione a titolo meramente cautelativo), divenuto lesivo soltanto con la materiale effettuazione del sorteggio avvenuto in data 18 novembre 2025 e poi indicata nella graduatoria in data 20 novembre 2025; B. del Decreto di approvazione della graduatoria emanato in data 27 novembre 2025 (Protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN - 267769), con il quale il Ministero del Turismo - Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo, ha indicato i soggetti partecipanti ai quali risulta essere stato concesso il contributo (fino alla posizione di graduatoria n. 28) e tra i quali non risulta essere inclusa la Società Faloria S.P.A., - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso ad esso, tra cui: B.1. l’Avviso Pubblico relativo agli Impianti di risalita (Prot. n. 0015791) per l’anno 2024 emanato dal Segretariato Generale in data 3 giugno 2024 nella parte in cui ha previsto l’attribuzione di punteggi “secchi” (10 o 20 punti), anziché punteggi variabili (“fino a” 10 o 20 punti) e nella parte in cui non ha previsto alcun criterio di definizione della posizione in graduatoria in caso di parità fra due o più soggetti (atto oggetto di impugnazione come atto presupposto, avendo assunto rilevanza lesiva soltanto con l’approvazione del Decreto di approvazione della graduatoria); B.2. l’Avviso del 14 novembre 2025 (prot. DG Valorizzazione – REG_GEN – 262568), con il quale il Ministero ha disposto un sorteggio volto a determinare l’ordine delle valutazioni per le numerose posizioni di pari merito in graduatoria, nonostante tale sorteggio non fosse stato previsto dall’Avviso Pubblico del 6 giugno 2024, quale criterio rilevante ai fini della determinazione del punteggio (atto oggetto di impugnazione come atto presupposto, avendo assunto rilevanza lesiva soltanto con l’approvazione del Decreto di approvazione della graduatoria); C. del diniego tacito (formatosi in data 11 gennaio 2026) in relazione all’istanza di accesso agli atti presentata in data 12 dicembre 2025 dalla Società ricorrente, anche tramite ANEF in qualità di mandataria di più imprese tra cui la Società Faloria S.P.A.; NONCHE’ PER L’ACCERTAMENTO DEL TITOLO della Società Faloria S.P.A. ad ottenere l’intero contributo (euro 2.153.000,00) e per la condanna del Ministero alla integrale corresponsione dello stesso; NONCHE’ PER LA CONDANNA DELL’AMMINISTRAZIONE AD UN FACERE consistente nel riesame dei punteggi con particolare riferimento alla posizione della Società Faloria S.P.A. e nell’ostensione della documentazione richiamata nell’istanza di accesso.

Giustizia amministrativa202600669

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria e decreto di approvazione della graduatoria relativa a un avviso pubblico per il finanziamento di impianti di risalita, nella parte in cui la società ricorrente non è stata ammessa al contributo, nonché diniego tacito sull’istanza di accesso agli atti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la graduatoria del 20 novembre 2025, il decreto ministeriale di approvazione del 27 novembre 2025, l’avviso pubblico del 3 giugno 2024, l’avviso del 14 novembre 2025 e il diniego tacito formatosi sull’istanza di accesso del 12 dicembre 2025. Ha contestato, in particolare, l’utilizzazione del sorteggio per definire l’ordine delle posizioni a pari merito, ritenendo che tale criterio non fosse previsto dall’avviso originario e sia stato introdotto soltanto successivamente; la previsione di punteggi “secchi” anziché variabili; l’omessa previsione nell’avviso di un criterio per risolvere le situazioni di parità; la mancata ammissione della società al contributo richiesto, pari a euro 2.153.000,00. Sono state inoltre proposte domande di accertamento del diritto all’integrale contributo, di condanna al pagamento, di riesame dei punteggi e di ostensione della documentazione richiesta. Il ricorso contiene anche censure di illegittimità generale dell’intera procedura, potenzialmente idonee a incidere sulla posizione di tutti i soggetti ammessi a contributo.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza, ma ha giudicato necessario un approfondimento meditato delle questioni dedotte, anche alla luce della copiosa documentazione depositata dall’Amministrazione, da svolgersi nella sede di merito. In applicazione dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ha quindi accolto la domanda cautelare in senso propulsivo, fissando direttamente l’udienza pubblica del 28 settembre 2026 per la discussione del merito, senza disporre una sospensione espressa degli atti impugnati. Considerato che alcune censure possono travolgere l’intera procedura e incidere sui soggetti ammessi al contributo, ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati, individuati nei soggetti ammessi a contributo per progetti localizzati nell’area montana delle Alpi. In ragione del loro numero, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale del Ministero, da effettuarsi entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con successivo deposito della prova di pubblicazione entro cinque giorni. La regolazione delle spese è stata rinviata al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    sollecita definizione del giudizio

    Quando le esigenze della parte ricorrente possono essere adeguatamente tutelate mediante la rapida definizione della causa, il giudice cautelare può fissare direttamente l’udienza di merito, accogliendo la domanda cautelare in tale forma.

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    La presenza di censure potenzialmente idonee a travolgere l’intera procedura impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Quando il numero dei controinteressati è consistente, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami secondo modalità idonee a garantire la conoscibilità del giudizio.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    La notificazione per pubblici proclami può essere eseguita secondo le modalità stabilite dal giudice, nella specie mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell’amministrazione.

Massime di principio

  • Quando la domanda cautelare riguarda una procedura amministrativa complessa e le questioni dedotte richiedono un approfondimento incompatibile con una decisione sommaria, il giudice può tutelare provvisoriamente il ricorrente fissando sollecitamente l’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza dover necessariamente disporre la sospensione espressa dell’atto impugnato.
  • L’integrazione del contraddittorio è necessaria nei confronti dei soggetti ammessi a una procedura di finanziamento quando le censure proposte siano potenzialmente idonee a travolgere l’intera procedura e, quindi, a incidere direttamente sulle loro posizioni.
  • In presenza di un numero elevato di controinteressati, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, imponendo un avviso contenente l’autorità giudiziaria, gli estremi del giudizio e degli atti impugnati, l’individuazione dei controinteressati, una sintesi delle censure e delle domande e gli estremi dell’ordinanza.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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