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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4584/2022 del 09/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di ricettazione, lamentando l'omessa citazione personale per il giudizio di appello: sostiene che la citazione per il nuovo giudizio di appello sia stata notificata al difensore che aveva sottoscritto il precedente ricorso per cassazione invece che presso il domicilio eletto in data 06/12/2012, domicilio che non sarebbe stato revocato, con conseguente nullità della notifica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto che la nullità invocata (notificazione al difensore anziché al domicilio eletto) sia una nullità di ordine generale a regime intermedio che doveva essere tempestivamente eccepita: il mancato tempestivo rilievo da parte del difensore rende inammissibile la deduzione in cassazione. Inoltre la Corte ha osservato che lo stesso appellante aveva indicato l'indirizzo eletto come "mero luogo di residenza" nell'atto di appello e non aveva provveduto a correggerlo dopo l'annullamento del primo giudizio di appello; ciò impedisce di sollevare ora la doglianza. Per questi motivi il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020

    citato nel provvedimento come norma procedurale che legittima la procedura adottata

    richiama la forma di procedere adottata nel giudizio (comma procedurale legato all'emergenza), senza incidere sul merito della questione di notifica esaminata

  • art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.

    norma che disciplina la notificazione mediante consegna al difensore di fiducia

    la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la notificazione al difensore ai sensi di questa norma, al posto della notificazione al domicilio eletto, dà luogo a una nullità di ordine generale a regime intermedio

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma che disciplina la condanna alle spese processuali nella Cassazione

    è stata applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso

  • Cass. Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017 (Tuppi, Rv. 271771 - 01)

    precedente giurisprudenziale citato nel provvedimento

    viene richiamato il principio già affermato da questa Sezione Unita: la notificazione al difensore in luogo del domicilio eletto configura una nullità di ordine generale a regime intermedio, rilevabile solo se tempestivamente eccepita

  • Cass. sentenza n. 16388 del 2021

    sentenza di accoglimento che aveva annullato il primo giudizio di appello e disposto un nuovo giudizio di appello

    richiamata nel contesto per spiegare la vicenda procedimentale: dopo quell'annullamento il ricorrente avrebbe potuto correggere le indicazioni sul domicilio ma non lo ha fatto

Massime di principio

  • La notifica al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, al posto della notifica al domicilio eletto, costituisce una nullità di ordine generale a regime intermedio: può essere fatta valere solo se tempestivamente eccepita nelle fasi processuali opportune e può essere quindi priva di rilevanza se non dedotta subito.
  • Le nullità di natura intermedia si intendono tacitamente approvate se non sono tempestivamente rilevate dalla parte interessata o dal suo difensore; la cassazione non è il luogo per sollevare eccezioni processuali già rimaste inespresse nei gradi precedenti.
  • Se l'interessato o il suo difensore hanno fornito indicazioni contraddittorie o non corrette (es. indicare un domicilio come mera residenza), la parte può essere ritenuta responsabile del difetto di notifica e perde la possibilità di lamentarsene successivamente.
  • In situazioni analoghe è fondamentale che il difensore verifichi immediatamente le notifiche e, in caso di irregolarità, formuli tempestiva eccezione processuale nel giudizio in cui l'irregolarità si verifica; in mancanza, si rischia l'inammissibilità dell'impugnazione tardiva e la condanna alle spese.
  • Per tutelarsi, il difensore e la parte devono aggiornare e verificare con attenzione le elezioni di domicilio e comunicare eventuali modifiche creando prova documentale della revoca o della nuova elezione.

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