Cassazione Penale, Ordinanza n. 32815/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo due motivi, entrambi centrati su vizi di motivazione: ha contestato l'illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza della condotta violenta e al travisamento del volto. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure riproducevano pedissequamente quelle già dedotte in appello e già disattese dal giudice di merito; inoltre miravano a ottenere una diversa lettura delle risultanze processuali e una diversa ricostruzione storica dei fatti, attività non consentita nel giudizio di legittimità. Il richiamo all'illogicità è stato ritenuto generico e inidoneo, poiché il sindacato di cassazione richiede la manifesta illogicità della motivazione, rilevabile ictu oculi, non una mera diversa valutazione del materiale probatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi non specifici, meramente reiterativi rispetto all'appello e diretti a sollecitare una rivalutazione del merito. Ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta, valorizzando prove ritenute idonee a dimostrare l'uso della forza fisica per impossessarsi della refurtiva e assicurarsi l'impunità, nonché il travisamento del volto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio deducibile in cassazione non è la mera illogicità della motivazione, ma solo la manifesta illogicità, rilevabile ictu oculi.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, poiché tali attività appartengono al giudizio di merito.
- La censura di motivazione è ammissibile solo se denuncia un vizio effettivo e specifico della sentenza impugnata; il richiamo generico all'"illogicità" non è sufficiente.
- La riproposizione in cassazione di motivi già dedotti in appello e disattesi dal giudice di merito, senza una critica specifica alla decisione impugnata, integra un motivo apparente e determina l'inammissibilità del ricorso.
- La manifesta illogicità della motivazione, e non una semplice diversa lettura delle prove, è il parametro rilevante per il controllo di legittimità sulla motivazione.
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