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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15307/2022 del 20/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha disposto il sequestro preventivo c.d. impeditivo dell'appartamento ad uso ufficio di proprietà della Danube Italia s.r.l., in relazione a un'ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione (trasferimento dell'immobile dal fallito D.H. Italia s.r.l. alla Danube s.r.l. il 22/07/2016). Il ricorrente contestava: 1) l'insussistenza del "fumus" in relazione al suo concorso come extraneus nel reato di bancarotta (mancanza di prova del dolo e della conoscenza dello stato di crisi della venditrice; la vendita era avvenuta anni prima del fallimento e senza altri elementi anomali); 2) l'assenza del "periculum in mora" perché l'immobile era rimasto nel patrimonio della Danube per anni e non sussistevano elementi concreti che la libera disponibilità del bene potesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che sussistevano fumus commissi delicti e periculum in mora idonei a giustificare il sequestro impeditivo: rilevata la sproporzione tra prezzo indicato nel rogito (365.000 euro) e il pagamento effettivo (acconto di 2.000 euro), l'operazione è stata qualificata come tipica di bancarotta per distrazione; inoltre il successivo mutamento dell'assetto proprietario di Danube (rilascio quote a società estera) evidenziava il rischio di definitiva sottrazione del valore dal patrimonio dei creditori. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    "quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati"

    Norma che autorizza il sequestro preventivo impeditivo quando sussistono fumus commissi delicti e periculum in mora; la Corte ne conferma la portata richiedendo una valutazione concreta del nesso di pertinenzialità e del pericolo di protrazione o aggravamento delle conseguenze del reato.

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata perché il Tribunale del Riesame ha disposto il sequestro accogliendo l'appello del pubblico ministero ai sensi di tale articolo (impugnazione delle decisioni del giudice cautelare).

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come parametro di impugnazione per vizio di motivazione/violazione di legge della decisione sulla misura cautelare.

  • artt. 216 e 223, legge fallimentare

    Norme richiamate per delimitare la nozione di "cosa pertinente al reato" in tema di distrazione di beni del fallito; l'immobile oggetto della vendita è stato ritenuto pertinente alla fattispecie di bancarotta per distrazione.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come limite alla esposizione dei motivi di ricorso (sinteticità), citato nel procedimento di impugnazione.

Massime di principio

  • Per il sequestro preventivo impeditivo (art. 321 c.p.p.) basta il "fumus commissi delicti" e non è richiesto il grado di gravità indiziaria proprio delle misure personali; tuttavia il fumus deve essere fondato su elementi concreti che rendano la fattispecie pertinente al caso concreto.
  • La vendita di beni del fallito senza corrispettivo o con pagamenti chiaramente simbolici può costituire indice tipico di bancarotta per distrazione e giustificare misure reali cautelari, specie se mancano garanzie a tutela del venditore.
  • Il "periculum in mora" richiede una valutazione concreta della probabilità che la libera disponibilità del bene aggravi o prolunghi le conseguenze del reato: elementi come cambi di assetto societario, trasferimento di quote a soggetti esteri o la persistente inadempienza al prezzo possono integrare tale rischio.
  • Nell'esame del fumus relativo a un concorrente extraneus non è necessario, nella fase cautelare reale, dimostrare la piena responsabilità penale; è invece richiesta l'assenza di difetto dell'elemento soggettivo "ictu oculi" per escludere la rilevanza della fattispecie.
  • Le contestazioni che attengono al merito della responsabilità penale e alla prova del dolo del concorrente extraneus vanno valutate con maggior rigore nella fase dibattimentale; in sede di sequestro preventivo la Corte vigila che la motivazione sia coerente, completa e dia elementi concreti a sostegno di fumus e periculum.

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