Cassazione Penale, Ordinanza n. 15531/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, più in generale, alla determinazione della pena. La censura era in sostanza diretta a ottenere una ulteriore mitigazione del trattamento sanzionatorio, sostenendo l'eccessività della pena irrogata. La Corte di legittimità ha rilevato che tali doglianze investivano profili di merito non consentiti in cassazione, che la motivazione d'appello era non illogica e che il ricorso riproponeva questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito senza indicare specifiche ragioni per il riconoscimento delle attenuanti generiche.
Norme richiamate
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano in una mera contestazione del trattamento sanzionatorio quando la motivazione del giudice di merito sia non illogica e giuridicamente corretta.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se il ricorrente indichi specifiche ragioni o vizi decisivi della motivazione, non essendo sufficiente una generica doglianza sull'eccessività della pena.
- La riproposizione in cassazione di motivi già esaminati e disattesi dal giudice di appello, in assenza di nuovi argomenti decisivi, conduce all'inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la conseguenza ordinaria è la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende, se non sussistono cause di esonero.
Come è indicizzato
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