Cassazione Civile, Ordinanza n. 40422/2021 del 16/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione da parte dei ricorrenti e della corrispondente accettazione delle rinunce da parte delle altre parti costituite. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione e non ha statuito sulle spese, in considerazione della richiesta di compensazione totale formulata dalle parti.
Esito
Favorevole al resistente (coerede)
La controversia
Il giudizio di cassazione riguardava l'impugnazione della sentenza n. 4355/2016 della Corte d'appello di Napoli proposta da quattro coeredi. Tuttavia, prima della decisione nel merito, le parti hanno depositato istanza congiunta facendo valere che, in un diverso giudizio pendente tra le medesime parti, era stato sottoscritto un verbale di conciliazione il 2.10.2019 davanti al Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, con cui era stata conciliata anche la controversia oggetto del ricorso per cassazione. Nel verbale le parti avevano espressamente previsto la rinuncia al ricorso per cassazione e al controricorso, il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e la compensazione integrale delle spese. I ricorrenti hanno quindi ribadito la rinuncia ex art. 390 c.p.c. e chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle spese. Il controricorrente ha aderito alla rinuncia.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione, validamente dichiarata dai ricorrenti e accettata dalle controparti, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
La Corte richiama il combinato disposto delle norme processuali per dichiarare l'estinzione del processo a seguito di rinuncia e delle relative accettazioni.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando formalmente validamente espressa e accettata dalle controparti, determina l'estinzione del giudizio di legittimità senza necessità di esame dei motivi di ricorso.
- Se le parti concordano la compensazione integrale delle spese nel verbale conciliativo o nella rinuncia, il giudice può non provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
- La sopravvenuta conciliazione della controversia tra le stesse parti, con espressa rinuncia alle impugnazioni pendenti, elimina l'interesse alla prosecuzione del giudizio.
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