Cassazione Penale, Sentenza n. 47815/2022 del 19/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto la richiesta di dissequestro della somma di € 513.569,64, sottoposta a sequestro preventivo in relazione al capo di imputazione (art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74). Il ricorrente ha dedotto un unico motivo: violazione di legge per carenza di motivazione sul fumus commissi delicti. Ha contestato che il Tribunale non si sia adeguatamente confrontato con le produzioni documentali (fatture di vendita, documenti di trasporto, bonifici, estratti conto), con la circostanza che la De Micco aveva indicato il materiale nei rimanenze di magazzino e aveva pagato l'IRES, e con la prova del transito di autoarticolati; ha sostenuto che la motivazione del Tribunale sarebbe meramente apparente e non avrebbe spiegato perché tali elementi non scalfiscono il fumus, inoltre denunciando trattamento difforme rispetto ad altra società indagata nello stesso procedimento
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo la censura manifestamente infondata. Ha giudicato la motivazione del Tribunale, pur sintetica, congrua e non apparente: il Tribunale aveva ritenuto che la De Micco avesse utilizzato fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da Metallurgica Casertana per complessivi € 2.105.663,55, che la Metallurgica non aveva la struttura per gestire tale volume e che vi era prova del "ritorno" dei pagamenti, elementi indiziari sufficienti a sostenere il fumus. Le produzioni difensive non avrebbero scalfito tali indizi. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di € 3.000,00, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente
Norme richiamate
La decisione impugnata è stata adottata dal Tribunale in funzione cautelare ai sensi di questa norma; la Corte valorizza il ruolo del Tribunale nel decidere sulle misure cautelari reali
art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma che disciplina il reato contestato (delitti tributari connessi all'emissione di fatture per operazioni inesistenti); costituisce il fondamento della contestazione che ha giustificato il sequestro preventivo
La Corte richiama il principio secondo cui, nei procedimenti cautelari reali, il rimedio avverso è limitato ai vizi di legge e motivazione; pertanto l'unica censura esperibile in questo ambito è quella relativa alla violazione di legge/motivazione
Consente la condanna alle spese processuali: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese ai sensi di questa norma
Sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
La Corte è richiamata in relazione alla possibilità di disporre versamenti alla Cassa delle Ammende anche quando non è ravvisabile colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità; il giudice ha comunque disposto un versamento equitativo di € 3.000,00
Massime di principio
- Nei procedimenti relativi a misure cautelari reali (sequestro preventivo) il sindacato in sede di impugnazione è limitato e mira prevalentemente a verificare la correttezza e la congruità della motivazione; ricorsi che lamentano solo carenza motivazionale devono dimostrare in concreto l'insufficienza dell'iter argomentativo
- La motivazione può essere sintetica ma deve consentire di ricostruire l'iter logico: la mera enunciazione senza argomentazione può essere censurata, mentre una motivazione che indica elementi indiziari concreti (es. volume anomalo di fatture, incompatibilità strutturale del fornitore, 'ritorno' dei pagamenti) è generalmente sufficiente a sostenere il fumus
- La produzione di documenti contabili o di trasporto da parte della difesa non elimina automaticamente il fumus se esistono elementi oggettivi e coerenti che indicano fittizià (es. discrepanze tra volumi dichiarati e capacità operative, prove del ritorno dei pagamenti)
- Esiti diversi per posizioni diverse nello stesso procedimento sono possibili: la valutazione è specifica per ciascun soggetto e dipende dalla complessiva consistenza degli indizi relativi a quella posizione
- Se il ricorso è manifestamente infondato o inammissibile, il giudice può condannare il ricorrente alle spese e disporre un versamento alla Cassa delle Ammende, anche se non risulta colpa grave nella presentazione del ricorso; l'entità può essere determinata equitativamente
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